Altro momento fondamentale della procedura di fallimento è quello della liquidazione dell’attivo ossia della vendita dei beni del fallito per la soddisfazione dei creditori. La liquidazione si attua sulla base del programma di liquidazione redatto dal curatore che deve essere approvato dal comitato dei creditori. La legge fallimentare stabilisce il principio per cui il criterio primario di liquidazione è costituito dalla vendita dell’azienda o dei beni in blocco. Pertanto la liquidazione effettuata tramite la vendita di beni singoli potrà avere luogo solo nell’ipotesi in cui sia prevedibile che essa consenta una maggiore soddisfazione.
La legge fallimentare disciplina anche le modalità di vendita stabilendo che il curatore per quanto riguarda la vendita e gli atti di liquidazione può scegliere il procedimento e gli strumenti che ritiene più utili purchè vi sia una procedura competitiva, alla quale cioè potenzialmente possono partecipare più soggetti da porre in competizione tra di loro, e sia assicurata da parte di esperti la stima dei beni da liquidare nonché una idonea pubblicità e informazione.
La ripartizione dell’attivo
Con la ripartizione dell’attivo le somme ricavate dalla liquidazione vengono distribuite tra i creditori. Ciò avviene sulla base di un progetto predisposto dal curatore nel quale però il riparto deve seguire un ordine preciso stabilito dalla legge fallimentare. Pertanto devono essere soddisfatti in primo luogo i crediti prededucibili, ossia quelli sorti nel corso dell’esercizio provvisorio dell’impresa o sorti in funzione del fallimento o di altra procedura concorsuale. In secondo luogo vengono soddisfatti i creditori privilegiati secondo l’ordine stabilito dalla legge. In terzo luogo vengono soddisfatti i creditori chirografari in proporzione al loro relativo ammontare.
La distribuzione non riguarda tutte le somme disponibili in quanto devono essere accantonate alcune somme per eventuali imprevisti e per la soddisfazione di eventuali creditori ammessi con riserva o che abbiano sollevato opposizione e la cui domanda sia stata accolta con sentenza non passata in giudicato. Il progetto viene depositato in cancelleria e i creditori possono presentare reclamo entro quindici giorni dal deposito. Il riparto finale avviene dopo la approvazione del rendiconto del curatore e la liquidazione del relativo compenso.