Un’altra fase della procedura fallimentare è quella dell’accertamento del passivo
L’accertamento del passivo prevede le seguenti fasi.
a) predisposizione da parte del curatore di un elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti ed eventuali diritti di prelazione. Ai creditori compresi nell’elenco il curatore deve comunicare la data dell’esame dello stato passivo e il termine entro il quale devono presentare le loro domande
b) presentazione da parte dei creditori delle domande di ammissione mediante ricorso da presentarsi al tribunale entro 30 giorni dalla data dell’udienza per l’esame dello stato passivo. Le domande devono contenere l’indicazione della somma e degli eventuali titoli di prelazione e ad esse devono essere allegati i documenti che dimostrano il diritto del creditore.
c) formazione dello stato passivo da parte del giudice delegato. Tramite udienza il giudice delegato decide, con decreto, su ogni domanda accogliendola totalmente o parzialmente o rigettandola. Terminato l’esame di tutte le domande il giudice delegato forma lo stato passivo e con decreto lo dichiara esecutivo. (lo stato passivo è quindi l’elenco di tutti i creditori che hanno presentato domanda di ammissione al passivo con indicazione per ciascuna domanda del provvedimento preso dal giudice delegato).
d) il curatore comunica a ciascun creditore l’esito della domanda e l’avvenuto deposito in cancelleria dello stato passivo.
Contro il decreto attraverso il quale il giudice delegato ha reso esecutivo lo stato passivo sono ammessi tre rimedi processuali:
a) opposizione. Attraverso l’opposizione il creditore contesta che la propria domanda sia stata rigettata o accolta solo parzialmente. L’opposizione può essere rivolta solo al curatore
b) revocazione. Può essere proposta dai creditori o dal curatore qualora risulti che l’ammissione di un credito è stata determinata da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o mancata conoscenza di documenti decisivi a suo tempo non prodotti per causa non imputabile. La revocazione è proponibile solo se sono scaduti i termini per proporre opposizione o impugnazione. Le impugnazioni si propongono tramite ricorso al tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione da parte del curatore (o in caso di revocazione dalla scoperta del fatto o del documento). I ricorsi devono essere notificati al curatore, al creditore di cui si contesta l’ammissione e agli eventuali contro interessati.
Il collegio, di cui non fa parte il giudice delegato, provvede sui ricorsi con decreto motivato entro 60 giorni dall’udienza. Nei confronti del decreto del tribunale le parti possono proporre ricorso in cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso. La formazione del passivo definitivo non esclude la presentazione di ulteriori domande di ammissione dei creditori (dichiarazioni tardive di credito). Queste possono essere proposte entro 12 mesi dal deposito dello stato passivo e dopo tale termine solo se non sono esaurite le ripartizioni dell’attivo e solo se il ritardo è dipeso da causa non imputabile al creditore. Il creditore tardivo partecipa alla ripartizione di ciò che resta dopo il soddisfacimento dei creditori tempestivi, salve le cause di prelazione. Nel caso in cui il ritardo sia dipeso da causa non imputabile al creditore questo può ottenere quanto avrebbe dovuto percepire nelle precedenti ripartizioni.
L’accertamento dell’attivo
La fase dell’accertamento dell’attivo si compie attraverso l’inventario e la presa in consegna dei beni da parte del curatore. Tuttavia può accadere che tra i beni in possesso del fallito ve ne siano alcuni di pertinenza di terzi sia perché il fallito ne era possessore illegittimo o perché ne era possessore a titolo precario. In questo caso sorge la necessità di escludere dal fallimento tali beni di proprietà altrui e la legge distingue il caso in cui i diritti (personali o reali) dei terzi siano chiaramente riconoscibili o meno: nel primo caso il giudice delegato può disporre con decreto la restituzione al proprietario su istanza di questo e con il consenso del curatore e del comitato dei creditori nel secondo caso si applica il sistema previsto per l’accertamento del passivo.
Pertanto il curatore deve compilare l’elenco di coloro che vantano diritti reali o personali, mobiliari o immobiliari su cose in possesso del fallito e deve comunicare a costoro la data dell’udienza di discussione dello stato passivo e il termine di presentazione delle domande. I titolari devono presentare domanda di restituzione mediante ricorso (così come avviene per la domanda di ammissione al passivo) e con la domanda possono chiedere anche la sospensione della liquidazione dei beni.