La variabilità del capitale sociale

Rispetto alle società di capitali le società cooperative si distinguono per la variabilità del capitale che è loro caratteristica e per l’importanza che assume nell’organizzazione la persona del socio anche quando la partecipazione sociale è rappresentata da azioni. In conseguenza della variabilità del capitale non si applicano alle società cooperative le norme che impongono la formazione di un capitale minimo per la costituzione e l’esistenza della società Infatti nelle società cooperative il capitale non è determinato in un ammontare prestabilito ma dipende dal numero e dalla entità della partecipazione dei soci. Essendo il capitale variabile non è necessario che il suo aumento richieda una modificazione statutaria (es. aumento di capitale per ammissione di nuovi soci).

La legge sopperisce alla mancanza di un capitale prestabilito richiedendo un numero minimo di soci e un ammontare minimo della partecipazione. Per quanto riguarda il primo aspetto il numero di soci della cooperativa non può essere inferiore a nove e nel caso esso scendesse sotto tale limite deve essere reintegrato al massimo in un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione. Se si adotta la disciplina della società a responsabilità limitata il numero minimo è di tre soci purchè si tratti di persone fisiche (o per le cooperative agricole, di società semplici). La legge rimanda poi alle leggi speciali per la fissazione del numero di soci per particolari tipi di cooperative (es. per le cooperative di consumo sono richiesti minimo 50 soci e per le banche di credito cooperativo minimo 200).

Per il secondo aspetto si richiede che il valore nominale delle quote o delle azioni delle società cooperative non può essere inferiore a 25 euro e che quello delle azioni non può essere superiore a cinquecento euro. A garanzia della integrità del capitale la legge stabilisce inoltre che almeno il 30 per cento degli utili annuali sia destinata a riserva legale, ammette che lo statuto possa prevedere riserve indivisibili (che cioè non possono essere distribuite tra i soci nemmeno in caso di scioglimento della società) e subordina la distribuzione degli utili, l’acquisto di azioni proprie e la ripartizione delle riserve divisibili al fatto che il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento sia superiore ad un quarto.

 

La rilevanza della persona del socio

Per quanto riguarda la rilevanza della persona del socio essa incide sotto vari aspetti. . In primo luogo la partecipazione alla cooperativa presuppone il possesso di determinati requisiti soggettivi, diversi a seconda del diverso oggetto della società e che consistono dell’appartenenza alla categoria delle persone direttamente interessate all’attività sociale (es. per le cooperative di consumo i soci devono appartenere alla categoria dei consumatori, per le cooperative di lavoro devono esercitare il mestiere che forma oggetto della cooperativa). La legge lascia allo statuto il compito di fissare i requisiti di ammissione dei nuovi soci stabilendo che non possono partecipare alla società coloro che esercitano in proprio imprese in concorrenza con la cooperativa.

Ne consegue che l’ingresso di un nuovo socio si attua dopo la verifica, da parte degli amministratori, del possesso dei requisiti richiesti. Gli amministratori sono quindi chiamati a deliberare sull’ingresso di nuovi soci e sulla liquidazione della quota o delle azioni in caso di esclusione e recesso. In secondo luogo la partecipazione del socio persona fisica non può superare il massimo di 100,000 euro, e tale limite non si applica (oltre che ai soci non persone fisiche), a fronte di conferimenti in natura o crediti (che non vengono computati ai fini del relativo calcolo) e rispetto alle quote o azioni da assegnare allo scopo di ripartire le riserve disponibili o i ristorni. Dobbiamo tuttavia segnalare che i poteri sociali sono attribuiti al socio cooperatore in quanto tale e prescindono quindi dall’ammontare della partecipazione al capitale.

Infine la morte del socio comporta la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni agli eredi sulla base del bilancio dell’esercizio in corso (a meno che l’atto costitutivo non preveda che gli eredi in possesso dei requisiti subentrino)

La società ha facoltà in caso di mancato adempimento all’obbligo del conferimento e in altri casi previsti di escludere il socio e l’esclusione determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti. Vediamo quindi come la società cooperativa costituisca una categoria a parte caratterizzata dalla combinazione di elementi personalistici e capitalistici.

Lascia un commento