L’informazione societaria

La nozione di informazione societaria è duplice in quanto può riguardare i soci o riguardare anche il mercato finanziario cui la società si rivolge per procacciarsi i messi necessari per lo svolgimento dell’impresa. Dal primo punto di vista parliamo di informazione interna che si svolge attraverso gli organi societari mentre dal secondo punto di vista parliamo di informazione esterna che riguarda le società quotate e si svolge attraverso la Consob per tutelare non solo i soci ma soprattutto gli investitori e per assicurare il regolare funzionamento del mercato.

La informazione interna si realizza attraverso l’imposizione alla società della tenuta dei libri sociali, delle scritture contabili, del bilancio di esercizio e degli altri bilanci straordinari nonché di uno specifico controllo, avente per oggetto la contabilità della società, che si svolge attraverso la revisione legale dei conti.

l libri sociali

Le società di capitali devono tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro delle decisioni dei soci (per le società a responsabilità limitata) e il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee (per le società per azioni) nei quali devono essere trascritti tutti i verbali delle assemblee anche se redatti per atto pubblico

b) il libro delle decisioni degli amministratori (per le società a responsabilità limitata) e il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o di gestione (nelle società per azioni) nei quali devono essere trascritti tutti i verbali delle riunioni del consiglio

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo nelle società dove esso esiste

d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo sulla gestione.

Inoltre le società per azioni e in accomandita per azioni devono tenere:

e) il libro dei soci dove devono essere annotati il numero delle azioni, il nome degli intestatari delle azioni nominative, i versamenti eseguiti, i trasferimenti delle azioni (per le società a responsabilità limitata tale obbligo è stato eliminato)

f) il libro delle obbligazioni (nel caso la società abbia emesso obbligazioni) nel quale sono annotati il numero delle obbligazioni emesse, il nome dei titolari delle obbligazioni nominative

g) il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli obbligazionisti (se sono state emesse obbligazioni).

Infine nelle società per azioni che hanno destinato patrimoni ad un singolo affare e hanno emesso a tale scopo strumenti finanziari di partecipazione deve essere tenuto

h) il libro degli strumenti finanziari di partecipazione dove devono essere indicati il numero, l’ammontare e i trasferimenti degli strumenti emessi.

Tutti questi libri, prima dell’uso, devono essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio. L’obbligo della tenuta dei libri incombe sugli amministratori (per i libri di cui alle lettere a) b) e) f) h)) , al comitato esecutivo (c), all’organo di controllo (d))e al rappresentante degli obbligazionisti (g). Nelle società a responsabilità limitata i soci che non partecipano all’amministrazione possono consultare tutti i libri sociali e quindi hanno un generale potere ispettivo mentre nelle società per azioni il socio ha il diritto di esaminare solo il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea.

Lascia un commento