Ordinanza. Essa regola l’iter procedimentale eventualmente risolvendo questioni che possono insorgere in proposito tra le parti, quindi di solito essa presuppone il contraddittorio tra parti e in relazione a ciò la legge ex 134 dispone che essa sia succintamente motivata. In casi tassativamente indicati da legge, essa assume una funzione decisoria. Se pronunciata in udienza, è inserita nel processo verbale; se pronunciata fuori dall’udienza, è scritta in calce al processo verbale o in foglio separato. Anche l’ordinanza, quando non è pronunciata in udienza, va comunicata dal cancelliere alle parti. L’ordinanza è di solito revocabile.
Decreto. Esso assolve di solito a una funzione interna al processo, non sempre ordinatoria, che di solito non presuppone l’insorgere di questioni e quindi neppure il contradditorio tra parti. Ex 135 4° per questo il decreto non è motivato (salvo che la motivazione sia richiesta espressamente dalla legge). Decreto pronunciabile d’ufficio o su istanza di parte, va datato e sottoscritto.