Il PM che ha esercitato o avrebbe potuto esercitare l’azione ha tutti i poteri della parte: oltre che avere tutte le iniziative inerenti alla tecnica del processo (esempio: offrire mezzi di prova ecc), potrà allora formulare domande in maniera autonoma da quella delle parti, proseguire il processo in contrasto con la volontà delle parti, proporre impugnazione anche nell’inerzia delle parti (72 1° C.P.C.). Se invece il PM è solo interveniente, senza esser titolare di un’azione autonoma, l’ambito dei suoi poteri è influenzato da questa mancanza d’autonomia. Potrà proporre iniziative inerenti la tecnica del processo, tuttavia ex “può prendere conclusioni nei limiti delle domande proposte dalle parti”. Per questo motivo, il PM dovrà concludere per l’accoglimento (totale o parziale) ovvero il rigetto delle domande delle parti. Oltre a ciò il PM non può proporre impugnazioni autonomamente, tranne ex 3° e 4° “nelle cause che dichiarano efficacia o inefficacia di sentenze straniere relative a cause matrimoniali” , non contando però quelle di separazione personale dei coniugi. Ex 5° e 6° il potere di impugnare spetta in concreto al PM presso il giudice che ha pronunciato la sentenza e sia a quello presso il giudice competente a decidere sull’impugnazione; infine, che il termine decorre dalla comunicazione della sentenza ex 133. Ex 397 C.P.C. il giudice può proporre la revocazione della sentenza, se pronunciata senza che egli sia stato sentito, o quando la sentenza è effetto della collusione posta in essere dalle parti per frodare la legge.

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