Quando due azioni hanno in comune solo alcuni elementi, esse sono diverse, tuttavia manifestano una “comunanza parziale” (cosiddetta  ”connessione”). Questa situazione può portare al rilievo sull’opportunità di trattarle insieme all’interno dello stesso processo (cosiddetto  ”cumulo”).

Connessione soggettiva (stesse parti). Essa si verifica quando 2 o più cause hanno in comune entrambi i soggetti. Si hanno in pratica più proposte che vanno dallo stesso soggetto verso lo stesso soggetto. In questo caso l’eventuale trattazione delle 2 o più cause nello stesso processo implicherebbe che, oltre gli stessi soggetti, che sono già nello stesso processo, anche gli elementi oggettivi (diversi) venissero cumulati in quel processo, ottenendo un fenomeno di “cumulo oggettivo conseguente alla connessione soggettiva”: in pratica una proposizione di “più azioni diverse” dalla stessa parte e verso la stessa parte nello stesso processo. Questa situazione è prevista nel nostro processo al 104 C.P.C..

Connessione oggettiva (stesso oggetto o stessa causa petendi). Anche essa può dar luogo al “cumulo soggettivo”, cioè alla possibilità che si sovrappongano nello stesso processo anche gli elementi soggettivi (diversi): ciò in pratica significa possibilità per più soggetti di agire, cioè diventare attori insieme nello stesso processo, o viceversa, possibilità per l’attore di convenire nello stesso processo più persone. La presenza di più parti nello stesso processo è detta “litisconsorzio”, ma dato che in questo caso è una facoltà di chi agisce, si parlerà di “litisconsorzio facoltativo” (103 C.P.C.). La stessa situazione è possibile quando ci sia comunanza solo di questioni (connessione impropria).

Abbiamo poi figure particolari di connessione: già si è vista la “riconvenzione”. Si vedranno poi: l’accessorietà, la pregiudizialità, la garanzia. La comunanza di alcuni elementi può poi portare a una connessione che assuma rilievo sotto il profilo dell’eventualità che l’esercizio di un’azione consegua il risultato pratico anche dell’altra azione, con la conseguenza che questa diviene inutile obbiettivamente, quindi priva del requisito dell’interesse ad agire e comunque infondata: cosiddetto ”concorso di azioni”. Si può avere un concorso di azioni per connessione di “petitum” e “causa petendi”, quando lo stesso diritto potestativo necessario è attribuito a soggetti diversi (es. azione di interdizione spetta a coniuge, parenti entro 4°, affini entro 2°). Si può poi avere un concorso di azioni per connessione oggettiva rispetto al petitum, quando all’identità dei soggetti e del petitum corrispondano varie cause petendi: es. Tizio da una cosa in locazione a Caio e in comodato allo stesso Caio. Quando esercita con successo l’azione di comodato, non ha più interesse a esercitare l’azione ex locato. Quando due o più azioni concorrenti si propongono nello stesso processo, si verifica il “cumulo alternativo” di azioni o domande. A ciò si contrappone il “cumulo condizionale”: esso si verifica quando 2 o più domande sono proposte nello stesso processo alla condizione che una di queste sia stata previamente accolta (cosiddetto  ”cumulo successivo o condizionale in senso stretto”) o previamente respinta (“cumulo “eventuale”).

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