La procura della Repubblica costituisce l’ufficio requirente, istituito presso ciascun tribunale, che ha il compito di esercitare le funzioni di pm nei procedimenti civili e penali di prima istanza. Le competenze in materia penale sono tuttavia le più gravose ed assorbenti e di fatto l’ufficio requirente risulta quasi esclusivamente impegnato nelle attività di indagine e di accusa.
In sede civile espleta le funzioni requirenti in varie ipotesi, di competenza del tribunale, in cui assumono rilievo interessi di natura pubblica. La legge distingue 3 diverse modalità di esercizio delle funzioni civili del pm:
a) L’azione diretta
La legittimazione ad agire in giudizio è ammessa solo in alcuni casi indicati tassativamente dal legislatore, in cui l’esigenza di tutelare l’interesse collettivo assume il massimo rilievo, tanto da riconoscere al pm la facoltà di esercitare l’azione civile o in via esclusiva o in via concorrente con quella dei privati cittadini. Es. azioni di opposizione al matrimonio, azioni di interdizione e inabilitazione ecc.
b) L’intervento necessario
Consiste nella partecipazione obbligatoria del pm al processo civile instaurato da un privato cittadino e ha lo scopo di integrare l’attività probatoria svolta dalle parti private quando questa risulta carente ai fini di una adeguata tutela dell’interesse pubblico. L’intervento necessario è ammesso nelle sole ipotesi indicate tassativamente dalla legge, es. controversie sullo stato e sulla capacità delle persone; cause in materia di querela di falso; cause matrimoniali e di separazione personale dei coniugi, ecc.
c) L’intervento facoltativo
Ha la medesima funzione dell’intervento necessario, ma l’individuazione dei casi in cui sussiste l’esigenza di contraddire in giudizio a tutela dell’interesse pubblico è rimessa alla discrezionale valutazione della procura della Repubblica. La legge le riconosce la più ampia facoltà di intervenire in qualsiasi causa in cui lo ritiene opportuno a tutela di un pubblico interesse.
La procura della Repubblica è legittimata ad impugnare le sentenze del giudice nei casi in cui il pm è titolare del diritto di azione; nelle ipotesi in cui la legge ammette l’intervento, la legittimazione ad impugnare è consentita nelle sole cause matrimoniali, ad eccezione di quelle relative alla separazione dei coniugi, e in quelle di divorzio, limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.
In sede penale, alla procura della Repubblica spetta all’esercizio delle attività che le norme processuali attribuiscono al pm nell’ambito dei procedimenti di competenza del tribunale, della corte di assise e del giudice di pace. Si tratta delle seguenti funzioni:
- svolgimento delle indagini preliminari
- direzione della polizia giudiziaria
- richiesta al GIP dei provvedimenti restrittivi della libertà personale
- esercizio obbligatorio dell’azione penale
- esercizio dell’accusa in giudizio e formazione della prova del contraddittorio del dibattimento
- richiesta al giudice del dibattimento di una pronuncia di condanna o proscioglimento
- impugnazione delle sentenze degli altri provvedimenti del giudice penale
La procura della Repubblica è inoltre competente ricorrere in cassazione contro le sentenze penali di primo grado inappellabili e pronunciata dal tribunale, dalla corte di assise, dal gip e dal giudice di pace.
È anche legittimata a proporre ricorso immediato in cassazione, in luogo del ricorso in appello. E’ poi competente a proporre appello dinanzi al tribunale della libertà contro i provvedimenti emessi in materia di misure cautelari. Svolge infine funzioni di pm anche nei procedimenti penali davanti al magistrato di sorveglianza.
La procura della Repubblica esercita le sue funzioni nel circondario, cioè nella stessa circoscrizione territoriale di competenza del tribunale presso il quale è istituita. Il numero delle procure corrisponde al numero dei tribunali.