L’ideologia della legislazione
La critica storica moderna ha messo in rilievo come sotto il profilo sostanziale la giurisprudenza delle corti dell’antico regime fosse una giurisprudenza raffinata ed accorta che sapeva ben decidere secondo ragione. Nonostante il riferimento al criterio del precedente giudiziale per salvaguardare la certezza del diritto, i giudici dei grandi tribunali sapevano mantenere aperti i canali di comunicazione con le altre corti conservando quel sentimento di unità del diritto europeo fondato su una tradizione comune. Questi meriti tuttavia non furono sufficienti a salvare la continuità del sistema rimanendo lo squilibrio fondamentale di una tradizione sapienziale che non si dimostrava più disposta ad apprendere e ripeteva pur perfezionandosi nel settecento gli schemi di gestione e di azione che erano stati messi a punto nel Cinquecento.
I riformatori volevano che il potere tornasse alla amministrazione governativa, la quale stava reclutando i propri funzionari tra persone più aperte a nuove idee. I forensi però si schierarono dalla parte sbagliata, avversando qualsiasi riforma. Gli illuministi erano convinti dei vantaggi che potevano ritrarsi e anticiparono lo shock tecnologico dell’uomo del XIX secolo predisponendo un ordinamento in cui gli sconvolgenti mutamenti della civiltà materiale prodotti dalla prima rivoluzione industriale potessero accomodarsi quasi naturalmente senza richiedere affannosi aggiornamenti delle strutture della società civile. L’attuazione di un programma del genere richiedeva l’intervento politico del principe e quindi si aveva un drammatico rafforzamento dei poteri del sovrano.
Le codificazioni illuministiche
Non tutti i sovrani accolsero l’invito a travalicare l’ambito delle leggi politiche per introdursi ad aspetti fino ad allora affidati a chiesa, comunità locali e diritto sapienziale. Il diverso impatto operazionale dei programmi illuministici fece sì che l’ultimo movimento intellettuale genuinamente cosmopolita a livello europeo abbia frantumato il proprio programma al momento del contatto con le diverse realtà politiche nazionali. Ci si avvide anche che i programmi filosofici non erano sufficientemente dettagliati e si attinse alla sapienza giuridica del foro.
Le prime codificazioni illuministe (es. codice austriaco ABGB) offrirono l’esempio di codici diversissimi tra loro sia nelle strutture che nello stile linguistico. L’edificazione del nuovo ordine giuridico predicata dagli illuministi non fu il riflesso della ragione universale. Ciascuno edificò il proprio sistema adattandolo alle necessità del paese.