Giustiniano morì nel 565: 4 anni dopo i longobardi si affacciarono capeggiati da Alboino dai passi del Friuli sulla pianura padana. Essi erano stati milites foederati sotto Giustiniano ottenendo in dono Norico e le fortezze della Pannonia. Sembra che il nuovo imperatore Giustino II non li vedesse male in quanto pensava che il loro avvento avrebbe potuto sedare le bramosie dei franchi sulla pianura padana e infatti Alboino nei primi 3 anni non ebbe resistenze. La strage di Clefi (successore di Alboino) contro molti potenti cittadini romani, ammazzandoli ed esiliandoli, fu famosa. Secondo la versione ufficiale, per vendicare il padre assassinato in una congiura di palazzo, per Paolo Diacono invece fu fatta per cupidigia. Dietro ciò si vede forse il vero obiettivo della crudeltà cioè una serie di sistematiche confische coadiuvate da un tributo imposto solo ai romani: comincia a nascere la curtis regia che da Autari in poi sarà la base del potere centrale.
Organizzazione in distretti autonomi. I longobardi ebbero un’organizzazione di questo tipo all’interno di tutti i territori italiani conquistati: in questo modo egli riconoscevano l’unità del comando regio in guerra, ma non vi si sottomettevano in tempo di pace. I singoli distretti erano occupati da gruppi di farae con a capo un dux. Si crearono 36 ducati che dopo l’assassinio di Clefi per 10 anni si rifiutarono di eleggere un successore e Bisanzio approfittò di ciò in quanto riuscì mediante doni a far ritornare a combattere sotto la bandiera imperiale la maggior parte dei ducati longobardi.
Autari (Flavius in quanto essi si rispecchiavano nell’unico vero stato: quello bizantino. Tutti i successori con questo nome) Egli venne alla fine eletto re dei longobardi e si diede a un importante programma di restaurazione in quanto ruppe con il ceto dei romani potenti, ritornò all’arianesimo e creò una struttura politica unitaria e indipendente per unire davvero i longobardi (in particolare ottenendo l’amministrazione di metà dei beni ducali creando quindi una vera curtis regia invece che curtis ducalis).
Rotari. Egli dopo 40 anni di pace cercò di impadronirsi degli ultimi territori dell’Italia centro-superiore a seguito delle vittorie dell’Islam contro Bisanzio, il deterioramento dei rapporti occidente-oriente in quanto il secondo aveva di moda il monotelismo (pp.85) condannato dal papa e infine i Franchi non erano più un vero problema con il nuovo re. Rotari conquistò quindi Liguria e Lunigiana, ritornò a Pavia (la capitale) e promulgò il suo editto.
Editto di Rotari. Egli scrive nella “conclusione” di aver fatto il lavoro con il consiglio e il consenso dei maggiorenti (i primati iudices) e di tutto l’esercito vittorioso (formale approvazione della legge) e di averne ordinata la redazione scritta, proclamando inoltre di aver eseguito secondo l’antico rito del suo popolo un solenne gairethinx per render inattaccabile e inviolabile la legge.
Gairethinx. Esso si è già visto prima come testamento dispositivo del patrimonio e emancipazione dai vincoli familiari. La storiografia tedesca si è concentrata invece su una delle tradizioni della parola nei linguaggi germanici: thinx=assemblea. In base a ciò questo filone tedesco, che si rifà a Tacito che nella sua vita aveva visitato i popoli germanici e aveva visto le loro usanze, ha concluso sostenendo che esso riproduceva la rumorosa cerimonia antica con cui il re proponeva e l’assemblea approvava battendo lancia (gaire potrebbe derivare da gere che in certi idiomi vuol dire lancia: quindi assemblea in armi) o spada sugli scudi. A ciò si può far critica però sostenendo che Rotari usa formule come “ita previdemus” che ricalcano una sua decisione e non un’approvazione popolare. Quindi bisogna leggere la parola thinx nel senso di “donazione”, ossia LA LEGGE CONSEGNATA (DONATA) AL POPOLO, evitando interpretazioni semantiche inutili. L’idea dell’approvazione popolare poi viene anche meno guardando al fatto che il patto non è tra re e popolo ma tra re e maggiorenti.
Novità del codice: composizioni pecuniarie per i reati. Il motivo centrale era evitare le faide per cui venne imposto questo tariffario per la composizione dei reati, che doveva valere per ogni strato sociale. Questa cosa era stata promessa da Rotari agli uomini d’arme prima della campagna di Liguria e poi venne introdotta stabilmente nell’editto. Es. per un pugno 3 soldi. Tuttavia per i poveri queste composizioni pecuniarie erano comunque pesantissime e per questo si utilizzava l’espediente di consegnare il colpevole in schiavitù al creditore. Si ripudia quindi il gusto bizantino per le mutilazioni, tagli mano, lingua…: Rotari lo ammette solo per i reati di falso. La pena capitale è per la congiura contro il re, la diserzione, collusione col nemico, abbandono posto di battaglia, servo che uccide padrone, moglie assassina marito.
Guidrigildo. Esso nel primo Duecento fu considerato come “il prezzo del corpo” nel senso del valore sociale dell’arimanno (l’uomo d’arme era una società d’armi). Quindi nel caso di fattispecie gravissime (fino all’omicidio) si doveva corrispondere anche ciò. Nè a Roma né da altra parte ciò esisteva. Le donne non lo avevano, partecipavano di riflesso a quello del padre o fratello ma il loro omicidio comunque precedeva una somma pari a quella maschile o a volte addirittura superiore in quanto assente dal prezzario. Infine entra in gioco il fisco: non era raro che le composizioni per metà andavano ai privati e per metà al fisco.
Potere di mundio. Esso era esercitato dai maschi della famiglia (se mancavano dalla curtis regia) verso la donna la quale per questo motivo non poteva alienare o donare beni propri senza il consenso del mundoaldo (non aveva capacità d’agire quindi solo giuridica). Rotari parla di questo potere come una potestas in quanto il mundoaldo oltre a ciò doveva compiere la desponsatio e la consegna al marito all’atto del matrimonio, oppure permetterne la monacazione ed esercitare comunque su di lei un modico potere disciplinare. Si è sostenuta la corrispondenza tra il mundio e la manus e alcuni storici hanno proprio trovato la trasfigurazione volgare dell’istituto latino in quello germanico. Il mundio non era però il potere del capofamiglia: la donna era soggetta a due potestà quella familiare in senso largo e quella del mundio e queste 2 non stavano per forza nelle stesse mani perchè il matrimonio poteva ad esempio non trasmetter al marito il mundio: lo sposo per acquistarlo doveva pagarlo. L’istituto è quindi anche patrimoniale oltre che potestativo.
Matrimonio. L’ultima considerazione potrebbe far pensare che il matrimonio fosse una compravendita della donna anche perché l’atto conclusivo che perfezionava le nozze era la traditio della sposa nelle mani del marito. Ciò in realtà però non è esatto perchè il consenso della donna era necessario e il mundoaldo che le aveva fatto prender marito contro la sua volontà perdeva il mundio. (tranne padre e fratello). Alla donna andavano poi dei doni dello sposo come il morgincap o pretium virginitatis: esso era una parte del patrimonio del marito destinato a lei nel caso in cui fosse diventata vedova. Oltre a ciò la donna godeva della meta cioè di una donazione nuziale che veniva contrattata dagli sponsali e fissata in un patto solenne. La cerimonia in cui avveniva la traditio era ecclesiastica: chiamata subarrhatio anulo vedeva nel centro l’anello con alfa e omega quindi un forte contenuto simbolico; la circolarità dell’anello evocava inoltre perpetuo affectio e fedeltà sicchè l’anello si chiamò anulus fidei (oggi la fede). La sposa poi portava dalla casa paterna a un corredo di vesti e utensili (faderfio), oppure poteva ricever una parte della sostanza paterna e in questo caso era esclusa dalla successione mortis causa ai genitori (rifacimento alla dote).
EreditĂ . Per i figli era solo legittima, si poteva fare il gairethinx (come testamento) solo verso estranei. la legge prevedeva che solo i figli naturali maschi potevano concorrere con i figli maschi legittimi. Le femmine eran chiamate alla successione solo se non avevano fratelli legittimi. Parentela fino a settimo grado, diseredazione dei figli possibile ma era evento terribile.
La famiglia longobarda. Essa sembrava ruotare intorno al patrimonio ereditario: esso stentava ad esser alienato in quanto componente economica stabile della famiglia e modo di assicurare ad essa sopravvivenza e coesione. Rotari sostiene che nel caso in cui muoia il padre, i fratelli che non si separano devono rimanere nella dimora avita e mantenere indiviso il patrimonio. Gli acquisti occasionali erano di proprietà di colui che li aveva fatti, quelli derivanti da guerra erano invece in comune e ciò si oppone a quanto accadeva a Roma. Il patrimonio ereditario poteva esser alienato solo per la necessità e con il consenso di tutti, altrimenti si tramandava per le generazioni. Ciò per Cortese porta ad un’idea di proprietà “comunitaria” dei beni, in un mondo dove la proprietà privata comunque esisteva. Questo concetto è facilmente conciliabile con l’idea medievale di stringere comunità : Rotari ad es. testimonia il caso dei vicini proprietari terrieri che facevano una fabula (patto) che sembrava esser uno statuto e può richiamare alla lontana i futuri comuni rurali.
Obbligazioni tra i longobardi. Essi non avevano loro contratti veri e propri e utilizzavano quelli che la prassi romana gli presentava: compravendita, locazione, mutuo enfiteusi ecc. Oltre a ciò avevano riti che producevano effetti obbligatori come la gairethinx archetipo della mancipatio (buono per ogni dimissio di beni e di persone in potestate) (come i romani: es. mancipatio). Esso è stato definito contratto ereditario perchè principalmente utilizzato per trasmettere il patrimonio mortis causa. Oltre alla thinx c’era il launegild: essa appariva come la controprestazione simbolica atta a dare firmitas definitiva alla donazione rendendola irrevocabile. Ciò era fatto per eliminare i ripensamenti dei donanti e quindi il flagello di atti alienativi di beni già donati in precedenza oppure la doppia donazione. Un altro contratto per la storiografia formale obbligatorio è la datio wadiae o wadatio. L’analogia con vades e vadimonium sembra evidente quindi probabilmente all’inizio sembra che presso i longobardi fosse utilizzato come a Roma per garantire la comparsa in giudizio. In questo caso il soggetto debitore consegnava al creditore un wadia a mo di pegno. In epoca avanzata esso sarà un bastoncello e questo sarebbe poi dovuto esser riscattato consegnando ciò ad un intermediario- garante, il fideiussor. Questo soggetto rappresenta un problema in quanto a volte lo si vede incaricato di eseguire una giustizia privata verso il debitore insolvente (pigneratio: prima solo su beni mobili, poi anche su quelli immobili, altre volte egli stesso soggetto a questa possibilità in quanto legato in solido col debitore. In pratica il fideiussor cadeva in servitù se il debitore era insolvente e pagando poteva riscattarsi. Anche l’anticresi continuò a resistere anche se la chiesa la osteggiava perchè diceva che si poteva usare per nascondere la corresponsione di interessi sul capitale. La wadia diventò una garanzia dell’osservanza di negozi più vari per attribuire a questi la firmitas che era la vera efficacia del contratto. Essa poteva diventare oggetto di un giudizio e il creditore sfidava il debitore a giurare che la promessa wadiata era un’altra rispetto a quella che il creditore diceva. Se non si affrontava il processo , si andava a duello.
Processo longobardo (gare ludiche uguali per civile e penale) Lo scopo di esso era allontanare l’incombente minaccia delle faide. Per questo motivo fu creato subito il duello tra campioni delle famiglie in lite: chi vinceva aveva soddisfazione. Questo istituto era stato adattato alla cristianità dicendo che era un giudizio di Dio. Ciò faceva mutare l’idea longobarda di gara ludica in un idea di giudizio etico-giuridico e inoltre l’idea che gli dei intervenissero nei duelli per dare la vittoria a chi aveva ragione era pagana non cristiana. L’istituto fu quindi criticato, specie da GundoBado e dai vescovi ovviamente. Fu riportato in auge in epoca carolingia. Oltre a ciò un’altra forma di giudizio era far entrare l’imputato insieme a una schiera di soggetti che giuravano con lui (le leggi preferivano questo gioco ludico nelle cause socialmente più importanti) Essi eran detti aidos e non erano testimoni perchè giudicavano sull’affidabilità della persona, non sui fatti. Se il convenuto non riusciva a dimostrare l’innocenza, c’era pigneratio privata. Successivamente nel processo cominciò ad entrare anche la prova scritta: tracce se ne trovano già in Rotari nella norma che consente di presentare in giudizio il documento di compravendita di una terra o di una casa per smentire il venditore che pretenda di non aver venduto il bene.