Le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idonei a produrle in conformità dell’ordinamento giuridico. Le prime due fonti, contratto e fatto illecito, sono specifiche e determinate, mentre il terzo è un elemento generico idoneo a comprendere tutte le situazioni che, in base ai principi del nostro ordinamento, possono essere considerate meritevoli di tutela e come tali in grado di dare origine a obbligazioni.

  1. Le fonti contrattuali. Contratti produttivi di obbligazioni possono essere sia quelli disciplinati specificatamente dalla legge, i cosiddetti contratti tipici (ad es., la vendita), sia quelli che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, purché diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Nel primo caso anche le obbligazioni derivanti dal contratto saranno determinate dalla legge (ad es., le obbligazioni principali del venditore), mentre nella seconda ipotesi le obbligazioni nascenti dal contratto saranno determinate dall’accordo tra le parti.
  2. Fatti illeciti. I fatti illeciti sono produttivi di obbligazioni in quanto qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto obbliga colui che lo ha commesso a risarcirlo; la materia dei fatti illeciti è caratterizzata dal principio della atipicità, per cui non sono previsti in modo specifico i singoli atti o fatti illeciti, mentre è determinato esplicitamente il contenuto dell’obbligazione che da essi deriva, cioè l’obbligo di risarcire i danni
  3. Altri atti o fatti. Degli altri atti o fatti idonei a produrre obbligazioni si possono ricordare le principali figure disciplinate dal legislatore: le promesse unilaterali che producono effetti obbligatori solo nei casi ammessi e disciplinati dalla legge, e tra le quali debbono essere compresi anche i titoli di credito; la gestione di affari altrui; il pagamento dell’indebito; l’arricchimento senza causa. Esistono anche obbligazioni che derivano dalla legge, in forza di una disposizione specifica che le stabilisce, come l’obbligo agli alimenti, a cui sono tenuti reciprocamente gli appartenenti a un nucleo familiare quando uno di essi si trovi in condizioni di indigenza.

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