Il ritardo nell’adempimento del debitore può dipendere, oltre che dal suo comportamento, anche dal comportamento del creditore: il debitore non può, ad es., adempiere un’obbligazione di dare se il creditore non si presta a prendere in consegna la cosa. Il rifiuto, da parte del creditore, di ricevere la prestazione offerta dal debitore è giustificabile solo qualora l’offerta non sia valida, ad es. perché parziale o inesatta. Quando il rifiuto del creditore di ricevere la prestazione non trova giustificazione in un motivo legittimo, la sua mancata cooperazione determina la mora del creditore. Il debitore costituisce in mora il creditore con l’offerta dell’adempimento; tale offerta deve essere solenne, ossia avvenire nei modi e secondo i requisiti previsti tassativamente dal legislatore cc 1208 s.
- Effetti della mora. Il primo effetto della costituzione in mora del creditore è quello di impedire l’imputazione al debitore del ritardo nell’adempimento, e quindi di liberarlo dalle conseguenze previste in caso di mora del debitore. Quando il creditore è stato costituito in mora, è a suo carico il rischio che la prestazione diventi impossibile per causa non imputabile al debitore. Inoltre non sono più dovuti dal debitore gli interessi e i frutti della cosa che il creditore non abbia percepito. Il creditore moroso, da parte sua, è tenuto a rimborsare le spese sostenute dal debitore per l’offerta, per la custodia e la conservazione della cosa oggetto dell’obbligazione, quando l’offerta venga successivamente accettata dal creditore o convalidata con sentenza, nonché a risarcire i danni provocati al debitore a causa della mora. La costituzione in mora del creditore non libera il debitore dalla sua obbligazione: egli resta tenuto ad adempiere la prestazione in qualunque momento il creditore moroso la richieda.
- La liberazione del debitore. Il legislatore ha accordato al debitore la possibilità di liberarsi dall’obbligazione, indipendentemente dalla volontà del creditore. Se costituiscono oggetto dell’obbligazione cose mobili cc 1210 il debitore può liberarsi depositandole presso la Cassa depositi e prestiti o presso un istituto di credito se si tratta di somme di denaro o titoli di credito, e presso uno stabilimento di pubblico deposito se si tratta di altre cose mobili. Per le obbligazioni di fare il legislatore cc 1217 non prevede la possibilità per il debitore di liberarsi in caso di mora del creditore. Si ritiene tuttavia che la costituzione in mora implichi, in questo caso, la liberazione del debitore, fatto salvo a suo favore il risarcimento del mancato guadagno per non aver potuto effettuare la prestazione.