L’adempimento costituisce la causa tipica di estinzione dell’obbligazione: l’ordinamento disciplina tuttavia modi di estinzione delle obbligazioni diversi quali la compensazione, la confusione, la novazione, la remissione del debito, la impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore.
La compensazione. cc da 1241 a 1252 È totale o parziale a seconda che le obbligazioni reciproche abbiano o meno lo stesso ammontare. È basata su un criterio di economia e praticità, giacché è inutile che una persona, contemporaneamente creditrice e debitrice di un’altra, paghi per riavere indietro quanto ha dato. Si distinguono tre tipi di compensazione: legale, giudiziale, volontaria.
- La compensazione legale. Opera allorché i debiti reciproci abbiano per oggetto una somma di denaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere, siano liquidi, cioè esistenti e determinati nel loro ammontare, ed esigibili; essa si verifica nel momento in cui i debiti abbiano tali requisiti, deve essere eccepita dal debitore, e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
- La compensazione giudiziale. Si verifica quando il debito opposto in compensazione non è liquido, ma è di facile pronta liquidazione; il giudice procederà a liquidare il debito, e a pronunciare la compensazione, che quindi opera dal momento della sentenza.
- La compensazione volontaria. Deriva da un contratto appositamente stipulato fra le parti, per estinguere debiti e crediti reciproci, anche ove non vi siano le condizioni richieste per la compensazione legale o giudiziale.
La confusione. cc 1253 Riunione nella stessa persona delle qualità di creditore e di debitore, per cui l’obbligazione si estingue. Tale riunione può aver luogo in due ipotesi:
- per atto tra vivi (ad es., nel caso di fusione di due società tra cui intercorra un rapporto di credito, la nuova società nata dalla fusione diviene titolare di entrambe le situazioni soggettive relative a tale rapporto);
- mortis causa (per causa di morte), cioè in via di successione ereditaria, quando il creditore diventa erede del debitore o viceversa.
La novazione. cc da 1230 a 1235 Estingue un’obbligazione preesistente sostituendola con una nuova; può essere soggettiva oppure oggettiva. È soggettiva quando la differenza tra le due obbligazioni riguarda esclusivamente i soggetti del rapporto, restando inalterati gli elementi oggettivi dello stesso; è ulteriormente distinta in attiva, se muta il soggetto attivo nel rapporto e cioè il creditore, e passiva, se è invece la persona del debitore a cambiare. Si parla di novazione oggettiva quando la differenza tra la precedente e la nuova obbligazione riguarda l’oggetto, sia nella sua identità sia nella sua quantità, o il titolo dell’obbligazione. Esempio di variazione oggettiva può essere la sostituzione dell’immobile nel rapporto di locazione; del secondo tipo, la sostituzione della fonte dell’obbligazione, originariamente una promessa unilaterale poi sostituita da un contratto.
- Elementi necessari per l’esistenza di una novazione oggettiva. Elementi indispensabili perché possa essere realizzata una novazione oggettiva sono: l’esistenza dell’obbligazione originaria da ‘novare’, una modifica non accessoria degli elementi oggettivi (è necessario che vi sia una vera e propria trasformazione dell’obbligazione originaria nell’oggetto e nel titolo) e l’intenzione delle parti di estinguere l’obbligazione precedente, sostituendola con una nuova. La novazione si realizza mediante un contratto stipulato tra le parti del rapporto obbligatorio originario; del contratto possiede quindi tutti i requisiti generali di validità.
La remissione del debito. cc 1236 Modo di estinzione delle obbligazioni mediante il quale il creditore dichiara espressamente di rinunciare al suo credito.
L’impossibilità sopravvenuta per causa non imputabile al debitore. cc 1256 s Consiste in un avvenimento inevitabile e imprevedibile da parte del debitore che ha provocato l’impossibilità di portare a termine l’obbligazione (ad es., oggetto dell’impegno è la consegna di un immobile: se questo viene distrutto da un terremoto, il debitore non sarà più obbligato). L’impossibilità che estingue l’obbligazione deve impedire realmente il compimento dell’obbligazione non solo per quel particolare debitore, ma per ogni soggetto. Essa può essere fisica o giuridica, e dev’essersi presentata successivamente alla stipulazione dell’obbligazione. Se la prestazione è divenuta impossibile solo in parte, o la cosa dovuta ha subito un deterioramento, il debitore si libera dall’obbligazione, eseguendo la prestazione nei limiti del possibile. Se l’impossibilità è soltanto temporanea, il debitore, finché essa perdura, non è responsabile del ritardo nell’inadempimento; tuttavia l’obbligazione si estingue se l’impossibilità continua fino al momento in cui il debitore non può più essere ritenuto obbligato a eseguire la prestazione, o il creditore non ha più interesse a conseguirla.