Vi sono delle ipotesi in cui il legislatore ha manifestato l’esigenza che determinate materie siano assegnate ad uno soltanto o a taluni soltanto degli organi giurisdizionali. Questa competenza è denominata competenza per materia. Pertanto, il legislatore ha previsto la competenza:

  • del TAR Lazio nel caso di impugnazione di atti relativi allo stato giuridico dei magistrati ordinari
  • del TAR della Lombardia, sede di Milano, nel caso di impugnazione di atti dell’autorità per la disciplina della concorrenza e del mercato à controversie relative ai poteri esercitati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas

La volontà di concentrare la contestazione di determinati provvedimenti presso un unico TAR ha probabilmente lo scopo di evitare, anche in primo grado, dei contrasti di giurisprudenza.

Si riteneva questa competenza derogabile in quanto non vi era alcuna norma dell’ordinamento che affermasse l’inderogabilità della competenza per materia.

Il Codice, all’art. 14, ha invece individuato delle ipotesi di competenza funzionale inderogabile nelle quali sono ricomprese questioni afferenti sia la competenza per materia che la competenza funzionale.:

1. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del TAR del Lazio, sede di Roma, le controversie indicate dall’art. 135 e dalla legge

Art. 135 cpa: contiene un elenco di fattispecie che vanno dalle controversie relative ai provvedimenti riguardanti i magistrati ordinari a quelle aventi ad oggetto i provvedimenti dell’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato e quelli dell’Autorità per le garanzie delle comunicazioni; da quelle concernenti la produzione di energia elettrica da fonte nucleare, i gasdotti a quelli di espulsione dei cittadini extracomunitari per motivi di ordine pubblico o sicurezza.

Le controversie relative ai provvedimenti della Banca d’Italia e della Consob; quelle relative ad ordinanze e provvedimenti commissariali adottati in situazioni di emergenza e attinenti la complessa azione di gestione dei rifiuti; le controversie relative al Coni e alle Federazioni sportive; quelle relative all’esercizio dei poteri speciali dello Stato come azionista, ed altre di minor rilievo.

  1. Sono devolute funzionalmente alla competenza inderogabile del TAR della Lombardia, sede di Milano, le controversie relative ai poteri esercitati dall’Autorità per l’energia elettrica e il gas.

3. La competenza è funzionalmente inderogabile altresì per i giudizi di ottemperanza (art. 113) e per i giudizi abbreviati (art. 119), nonché per ogni altro giudizio per il quale la legge o il presente codice individuino il giudice competente con criteri diversi da quelli di cui all’art. 13.”

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