L’azione processuale si rivolge all’autorità giurisdizionale e ha come oggetto la pretesa a una pronunzia sul merito della domanda.

Il legittimo esercizio del potere generale di azione, riconosciuto a tutti dall’art. 24 Cost., richiede la sussistenza di una serie di presupposti la cui esistenza deve essere accertata dal giudice prima di poter esaminare la fondatezza della domanda per il suo accoglimento o rigetto.

Tra questi presupposti rientra, in primo luogo, l’esistenza di una domanda rivolta al giudice: si tratta di un presupposto di esistenza del processo.

Sono presupposti processuali del ricorso, che devono sussistere al momento della sua presentazione e la cui carenza ne determina l’inammissibilità, dichiarata, anche d’ufficio, dal giudice:

  • la capacità a essere parte nel processo
  • la capacità processuale
  • il rispetto del contraddittorio

Rilevanza analoga hanno alcuni presupposti di procedibilità del ricorso, la cui assenza impedisce che il giudizio giunga alla sua conclusione: ad es. l’improcedibilità causata dalla rinuncia agli atti e dalla mancata integrazione del contraddittorio.

Nelle ipotesi indicate, la pronuncia di inammissibilità o improcedibilità del ricorso non ha il valore di rigetto nel merito della domanda, ma significa che essa non può essere fatta valere in quel processo, in quanto non validamente costituito o proseguito.

In linea teorica, dunque, la parte potrebbe far valere la propria pretesa in un altro processo, in cui il relativo ricorso potrebbe essere ammissibile o procedibile.

I presupposti del ricorso, quindi, si distinguono in due grandi categorie:

  1. Presupposti di ammissibilità del ricorso: comprende gli elementi i quali condizionano da vicino la possibilità che l’autorità adita pronunci nel merito del ricorso;
  2. Presupposti di ricevibilità e di procedibilità del ricorso: abbraccia quegli elementi in mancanza dei quali, ancor più a monte, l’autorità adita non può nemmeno procedere alla verificazione della sussistenza delle condizioni per l’esame del merito.

Tra questi due presupposti se ne inserisce un terzo: la competenza dell’autorità adita, elemento che investe la sostanza della domanda, posto che per sapere se l’autorità adita sia o meno competente occorre conoscere l’oggetto della domanda, e presuppone, pertanto, esaurito il riscontro della sussistenza dei presupposti di ricevibilità e proponibilità del ricorso.

Alla categoria dei presupposti di ammissibilità appartengono:

  1. La legittimazione ad ottenere la decisione: essa dipende a sua volta da due condizioni:
    1.  il ricorrente deve essere effettivamente portatore di un interesse sostanziale, protetto direttamente o indirettamente dall’ordinamento giuridico;
    2. che l’interesse sostanziale in funzione del quale il ricorrente agisce abbia effettivamente subito un pregiudizio ad opera dell’atto amministrativo oggetto di impugnazione.
  2. L’interesse alla decisione: ha natura processuale e si identifica nella possibilità di conseguire un qualche vantaggio da una decisione di accoglimento della domanda;
  3. L’esistenza di un atto amministrativo (l’atto impugnato);
  4. La mancata decorrenza dei termini per impugnare;
  5. La mancanza di una rinuncia alla proposizione del ricorso;
  6. La mancanza di altre cause preclusive.

 I presupposti di ricevibilità del ricorso sono elementi inerenti all’atto introduttivo, la cui mancanza rende quest’ultimo inidoneo a provocare il dovere dell’autorità adita di pronunciarsi. Tra essi si annoverano:

  1. L’esistenza e la presentazione all’autorità adita di un atto introduttivo idoneo, valido e rituale, cioè rispettoso delle forme d’obbligo;
  2. La proposizione del ricorso da parte di un soggetto che, alla stregua delle affermazioni in esso contenute, sia legittimato in ordine all’oggetto dell’atto stesso

Legittimazione da non confondere con quella alla decisione che condiziona la pronuncia di una decisione di merito, e che si fonda non sulle affermazioni del ricorrente bensì sull’effettiva sussistenza della incidenza dell’atto impugnato sull’interesse protetto;

  1. La sussistenza di un interesse all’impugnativa da parte del soggetto agente alla stregua delle affermazioni contenute nella domanda, da non confondere con l’interesse alla decisione;
  2. Instaurazione del contraddittorio al momento della presentazione del ricorso.

Appartengono, infine, alla categoria dei presupposti di procedibilità:

  1. Tutti gli adempimenti ai quali è tenuto il ricorrente, sotto pena di decadenza, unitamente o successivamente alla presentazione del ricorso;
  2. Mancata sopravvenienza di cause che facciano venire meno, alla stregua delle affermazioni del ricorrente, la legittimazione o l’interesse al ricorso;
  3. La mancata sopravvenienza della rinuncia alla decisione;
  4. La mancata presentazione di un ricorso giurisdizionale contro il medesimo provvedimento prima della comunicazione della decisione del ricorso amministrativo presentato in precedenza.

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