la legge istitutiva del giudice di pace e il d.lgs 51/1998 hanno anche disciplinato il procedimento davanti a questo giudice onorario, fermo restando che per tutto ciò che non è regolato nel presente titolo o in altre espresse disposizioni è retto dalle norme relative al procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica in quanto applicabili. Il procedimento dinanzi al giudice onorario è dunque articolato in modo autonomo secondo le forme non solo semplificate ma anche non sempre idonee ad assicurare in modo pieno la parità delle parti e la garanzia del contraddittorio: ciò che ancor più preoccupa in un processo dinanzi ad un giudice laico.
Qualificanti sono le regole sullo jus postulandi da un lato e sui criteri di giudizio dall’altro. Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede € 516,46. negli altri casi le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero o con l’assistenza di un difensore.
Il giudice di pace tuttavia in considerazione della natura ed entità della causa con decreto emesso anche su istanza verbale della parte può autorizzarla a stare in giudizio di persona. Il ministero o l’assistenza del difensore sono così normalmente necessari anche per il processo dinanzi al giudice di pace. Quanto alla formazione della decisione il legislatore ha previsto una più ampia possibilità per il giudice di pace di pronunciare secondo equità.
Tale forma di decisione non significa ovviamente arbitro giudiziale come ancor meglio specificato dall’intervento della corte costituzionale che ha dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui la stessa non prevede che il giudice di pace debba osservare i principi informatori della materia.
In particolare il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro. Le sentenze del giudice di pace sono invero inappellabili quando pronunziate secondo equità mentre in tutti gli altri casi l’appello si propone al tribunale nella cui circoscrizione ha sede il giudice che ha pronunciato la sentenza.