La pronuncia sulle spese e sui danni

  • con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, il giudice deve condannare la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte liquidando inoltre l’ammontare degli onorari dovuti per la difesa. Il giudice ha il potere di compensare le spese tra le parti nel caso di soccombenza reciproca o qualora ricorrano altri giusti motivi. Questo potere viene oggi subordinato dalla norma di riferimento a una esplicita indicazione dei giusti motivi nella motivazione della sentenza. Si tratta di una pronuncia accessoria rispetto a quella principale contenuta nella sentenza che decide della controversia e che è da questa strettamente dipendente.
  • il codice sancisce in due ben diverse ipotesi la responsabilità aggravata per i danni derivanti dal processo:

a- litigante temerario: se risulta che la parte soccombente ha agito o restituito in giudizio con malafede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese al risarcimento dei danni che liquida anche di ufficio nella sentenza.

La colpa grave ricorre quando il soccombente abbia omesso quella elementare diligenza che gli avrebbe permesso di accorgersi dell’infondatezza della sua pretesa o della sua resistenza.

b- Colpa (anche lieve): art.96 secondo il quale il giudice che accerta l’inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare o trascritta domanda giudiziaria o iscritta ipoteca giudiziale oppure iniziata o compiuta l’esecuzione fondata su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l’attore o il creditore procedente che ha agito senza la normale prudenza.

In entrambi i casi la condanna al risarcimento è condizionata alla domanda della parte e non può essere proposta in un separato giudizio.

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