Il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio invita le parti a precisare davanti a lui le conclusioni che intendono sottoporre al collegio stesso nei limiti di quelle formulate negli atti introduttivi o a norma dell’art.183. le conclusioni di merito debbono essere interamente formulate anche nei casi previsti dall’art.187 ossia quando la rimessione sia disposta per la decisione separata di una questione pregiudiziale o preliminare quindi anche in ipotesi la rimessione investe il collegio di tutta la causa.
Il giudice fissa normalmente una apposita udienza per la precisazione delle conclusioni. La norma consente alle parti di abbandonare alcune delle conclusioni che abbiano formulato in precedenza o di limitarne qualitativamente la portata. È invece preclusa la proposizione di domande nuove.
In seguito ha luogo un’ulteriore attività difensiva delle parti che potranno depositare entro 60 giorni le comparse conclusionali ed entro successivi 20 giorni delle memorie di replica. Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando rimette la causa al collegio può fissare un termine più breve comunque non inferiore a 20 giorni.
Le comparse conclusionali devono contenere le sole conclusioni già fissate dinanzi all’istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano. Anche qualora il termine per il deposito delle conclusionali sia abbreviato, rimane fisso il successivo termine di 20 giorni per il deposito delle repliche. Queste disposizioni valgono sia per le parti che per il PM intervenuto secondo art.70 cpc.