Terminata la fase di trattazione della controversia si apre la successiva fase di decisione che è sempre devoluta ad un collegio di tre magistrati. Riforma del 1990 → la disciplina normativa muove dalla descrizione del rito per la remissione della causa alla divisione collegiale e adegua poi questo alla diversa ipotesi della decisione da parte del giudice istruttore in funzione di giudice monocratico. L’art.187 cpc, sotto la rubrica “provvedimenti del giudice istruttore” detta le condizioni per cui il giudice istruttore rimette le parti davanti al collegio.
- La prima ipotesi di rimessione si verifica quando la causa si presenti matura per la decisione di merito senza bisogno di assunzione di mezzi di prova. In tal caso la rimessione al collegio può essere disposta dal giudice istruttore anche nell’udienza destinata esclusivamente alla prima comparizione delle parti.
- La seconda ipotesi si verifica quando occorra decidere una questione di merito avente carattere preliminare che sia tale da poter definire il giudizio.
Il giudice provvede analogamente se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali, ma può anche disporre che siano decise unitamente al merito. Il giudice ha l’alternativa tra procedere a istruzione probatoria o rimettere la causa in decisione per procedere alla risoluzione della questione pregiudiziale. Nella scelta viene in considerazione la probabile fondatezza della questione o la sua incertezza, se grave. Deve anche tener conto dell’eventuale istanza di una o di ambedue le parti. Analogamente deve il giudice istruttore rimettere le parti al collegio quando sia esaurita l’istruzione della causa.
È poi possibile una rimessione parziale, perché non investe il collegio della decisione dell’intera controversia ma la sola questione, se necessario decidere sulla querela di falso o per gli stessi motivi per la decisione separata sull’istanza di verificazione di scrittura privata. Infine si dà luogo alla rimessione anche per la decisione sulle contestazioni sorte tra le parti circa l’ammissione del giuramento decisorio che una parte deferisce all’altra per farne dipendere la decisione totale o parziale della causa. Si pronuncia con ordinanza, anche nel caso in cui il collegio provvede solo su questioni relative all’istruzione della causa, senza deferire il giudizio. In tali casi rimette la causa al giudice istruttore per l’integrazione dell’istruzione. È anche prevista la possibile rinnovazione di prove davanti al collegio.