Il legislatore del 1990 ha previsto all’art.186 cpc uno speciale provvedimento di ingiunzione del quale conviene indicare analiticamente i presupposti, il contenuto, l’efficacia. I presupposti sono gli art.633 e 634 cpc. Il provvedimento può essere richiesto quando l’attore ha proposto domanda di condanna affermandosi creditore di una somma o quantità di cose fungibili o cosa mobile determinata e del diritto così fatto valere ha dato prova scritta.

Prove idonee sono polizze unilaterali per scrittura privata e telegrammi, anche se non con i requisiti a norma del codice civile e per crediti relativi a somministrazione merci e di denaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano un’attività commerciale anche a persone che non esercitano tale attività anche gli estratti autentici delle scritture contabili regolarmente tenute.

Non è prevista l’estensione di tale provvedimento ai crediti dello Stato o di altri enti pubblici assistiti dalla prova scritta. Il provvedimento di cui si discorre può essere chiesto anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione purché l’istante offra elementi atti a far presumere l’adempimento della controprestazione o l’avveramento della condizione. La parte può richiedere al giudice istruttore in ogni stato del processo ma solo fino al momento della precisazione delle conclusioni di pronunciare con ordinanza ingiunzione di pagamento o di consegna.

Non è consentita l’emanazione del provvedimento durante la sospensione o l’interruzione del processo. Anche in questo caso se l’istanza è proposta fuori dall’udienza il giudice dispone la comparizione delle parti ed assegna il termine per la notificazione. L’ordinanza contiene l’ingiunzione di pagamento o di consegna o l’ordine all’altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste. L’ordinanza inoltre deve contenere i provvedimenti previsti dall’art.641 ossia liquidazione delle spese e delle competenze e ingiunzione di pagamento. L’ordinanza può essere dichiarata provvisoriamente esecutiva:

  • Quando ricorrano i presupposti dell’art.642 cpc ossia il credito sia fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa o atto ricevuto da notaio o altro pubblico ufficiale o vi sia pericolo di grave pregiudizio nel ritardo o il ricorrente produca documento sottoscritto dal debitore
  • Quando la controparte non sia rimasta contumace o la resistenza della controparte non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione

La norma precisa che la provvisoria esecutorietà non può mai essere disposta ove la controparte abbia disconosciuto la scrittura privata prodotta contro di lei o abbia proposto querela di falso contro l’atto pubblico. Equivale a disconoscimento la dichiarazione di non conoscere la scrittura o la sottoscrizione. La querela di falso potrà essere proposta sia in via principale che in via incidentale. Sia o non sia dichiarata esecutiva, l’ordinanza è soggetta a disciplina delle ordinanze revocabili di cui art.177 e 178 (revocabilità in ogni momento). Tuttavia se il processo si estingue, l’ordinanza che non ne sia già munita acquista efficacia esecutiva ai sensi dell’art.653: diviene cioè non solo esecutiva ma anche definitiva e immutabile come il decreto ingiuntivo quando sia dichiarata l’estinzione del processo di opposizione.

Diverso è il regime se la parte contro cui è pronunciata l’ingiunzione è contumace. In tal caso l’ordinanza deve essere notificata ai sensi e per gli effetti dell’art.644 ovvero deve essere notificata personalmente al contumace entro sessanta giorni dalla pronuncia, se la notificazione deve avvenire nel territorio della Repubblica e di 90 giorni negli altri casi sotto pena di inefficacia. Quando venga pronunciata contro il contumace, l’ordinanza deve altresì contenere l’espresso avvertimento che, ove la parte non si costituisca entro il termine di venti giorni dalla notifica, diverrà esecutiva ai sensi dell’art.647. vale a dire diverrà effettivamente esecutiva e immutabile.

Pertanto, per evitare l’esecutività lì ingiunto dovrà sempre costituirsi entro il termine di 20 giorni dalla notifica. La mancata costituzione nei termini comporta la definizione del giudizio. Il richiamo all’art.647 prevede un analogo fenomeno di definizione del giudizio di opposizione, qualora esso sia stato promosso ma si sia verificata una mancata attività dell’opponente. Solo in questo caso il provvedimento recupera una funzione effettiva. Nel caso in cui l’intimato provi di non aver avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione, o di non aver potuto costituirsi per caso fortuito o forza maggiore, si ammette un’iniziativa del convenuto per la riassunzione del processo e costituzione tardiva. Infine l’ordinanza dichiarata esecutiva costituisce titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale.

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