L’art.3 della l. 287/90 sanziona il comportamento abusivo di chi goda di una posizione dominante sul mercato. La posizione dominante va valutata in funzione del mercato significativo nel caso di specie. La posizione di dominio si individua inoltre nella capacità di indipendenza di comportamento dell’ impresa considerata, cioè nella circostanza che l’ impresa abbia modo di indirizzare la sua azione senza preoccuparsi dei comportamenti e delle reazioni del mercato.
La posizione dominante di per sè non è vietata; essa implica o è vista come parziale sottrazione alla competizione sul mercato. L’ art.3 è diretto a limitare la libertà di iniziativa economica dell’ impresa dominante.
Proprio perchè limite di un dir fondamentale, è comprensibile che la sua applicazione sia ancorata al ricorrere di un presupposto assai stringente, quale certamente è quello implicato dalla nozione di dominanza, e non si applichi, invece, in via di principio a comportamenti pure espressione di abuso in danno di imprese ma posti in essere da chi non sia titolare di un autentico potere di mercato nel senso che si è sopra chiarito.
E tuttavia anche simili abusi possono, ove diffusi, generare disfunzioni sul funzionamento complessivo del mercato. In questa logica si spiega pertanto che all’ AGCM sia attribuito un potere di intervento anche dinanzi a fattispecie di sfruttamento abusivo da parte di un’ impresa, non già di un vero e proprio potere di mercato ma piuttosto di una posizione di preminenza economica che essa vanta nei confronti di altre imprese con cui si relazione ed interagisce