L’ art. 41 Cost garantisce la libertà di iniziativa economica. La disciplina a tutela della concorrenza e del mercato assume un ruolo centrale nella configurazione giuridica del fenomeno d’ impresa. L’esercizio dell’ iniziativa economica viene dimensionato in funzione di un referente “mercato”, cioè del luogo economico che si crea per e dove si svolgono idealmente gli scambi, nella sostanziale istanza di tutela di un effettivo pluralismo della domanda e dell’ offerta. La disciplina cd. antitrust è attenta all’ interesse individuale del singolo imprenditore. Le leggi antitrust muovono dalla convinzione che il mercato concorrenziale in un sistema di libera iniziativa economica rappresenti il massimo vantaggio ragionevolmente realizzabile per i consumatori e la collettività.

Ne è derivata l’ istanza di tutelare, e regolare, la struttura concorrenziale come tale, in un processo di oggettivazione del referente cui si parametra la libertà di iniziativa economica del cittadino. L’ atto restrittivo di concorrenza è vietato in una sua configurazione obiettiva che esonera non tanto dal volerlo imputato ad un imprenditore propriamente detto, ma dalla ricerca specifica di una sua allocazione in un’ attività d’ impresa. Ne discende tra l’ altro l’ indifferenza per la nazionalità dell’ agente.

Di peculiare vi è solo che non è sull’ allocazione geografica del fatto concorrenziale che si deve ragionare in tema di individuazione dell’ area di applicazione della legge, quanto sugli effetti anticoncorrenziali del fatto o atto, che si qualificano contra legem appunto per ciò che determinano nel mercato italiano. La l. 287/90 prevede una relazione per così dire speciale col trattato CECA, il trattato CE, e i regolamenti CE o atti comunitari con efficacia normativa equiparata, in una sorta di permanente subordinazione della norma nazionale alla norma comunitaria.

Le autorità competenti dell’ applicazione delle discipline antitrust. L’ AGCM.

La tutela del mercato nella sua prevista struttura concorrenziale è affidata all’ AGCM in via generale, di concerto con la Banca d’ Italia con riferimento alle banche. L’ autorità è a rigore un organo di tutela, non di vigilanza. Si prevedono infatti provvedimenti dell’ Autorità con contenuto di accertamento, di autorizzazione, di diffida, di sospensione cautelare, di divieto, di sanzione, di segnalazione al Parlamento; ma la sua attività decisoria è prevalente rispetto ad ogni altra. L’ autorità quando rileva casi di presunta infrazione apre un’ istruttoria, nella quale le imprese interessate devono essere sentite. Accanto a quella dell’ Autorità vi è peraltro anche una competenza del giudice ordinario

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