La crisi dell’ impresa si manifesta con la sua insolvenza, che costituisce la premessa del fallimento e dell’ amministrazione straordinaria. Il non essere più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni già lessicalmente induce a considerare significativo uno SQUILIBRIO nella situazione economica dell’ impresa fra le sue componenti attive e passive.
Non sono certo uno o più inadempimenti ad esaurire fenomenologicamente l’ insolvenza. E non è un caso nemmeno che, ai sensi dell’ art. 5 cit., gli “inadempimenti o altri fatti esteriori” per avere significato devono appunto mostrare che l ‘ imprenditore non è più in grado di onorare regolarmente le proprie obbligazioni. Sarà invece necessario che l’ attività d’ impresa risulti di dimensione economica inadeguata.
Una volta di assumeva decisiva la fuga del bancarottiere come indice di crisi, oggi metaforicamente l’ indice più sicuro è quando l’ impresa stia fuggendo da se stessa come going concern, quando agli inadempienti si accompagni l’ indebolimento se non il crollo del suo ciclo produttivo.
Il concordato preventivo, ha struttura completamente diversa. La sua premessa non è sempre l’ insolvenza, potendo consistere in uno stato di crisi meno grave (tipo temporanea difficoltà). L’ accesso al concordato risulta comunque circoscritto alle imprese che versano in stato di crisi.