Il consenso di tutti i soci è espressamente richiesto dal legislatore per le modifiche dell’atto costitutivo, art. 2252.

Il principio maggioritario è invece enunciato per la soluzione dei conflitti fra soci amministratori in regime di amministrazione disgiunta: sull’opposizione decide la maggioranza dei soci calcolata per quote di interesse, art. 2257, 2° comma.

Mentre, l’esclusione di un socio è calcolata per teste, art. 2287.

Ma vi sono molte norme che prevedono una decisone dei soci, ma non specificano se la stessa debba essere adottata a maggioranza o all’unanimità.

L’art. 2252 esprime il principio che il consenso di tutti i soci è necessario quando la decisione tocca le basi organizzative della società.

Perciò l’unanimità sarà necessaria:

per la revoca del socio amministratore nominato nell’atto costitutivo (art. 2259),

per il consenso al singolo socio di usare i beni sociali per fini extrasociali (art. 2256),

per l’esonero dall’obbligo di non concorrenza (art. 2301),

per il cambio del metodo di amministrazione,

per la trasformazione, tranne il caso previsto dall’art. 2500-ter.

Mentre, la maggioranza troverà applicazione quando si tratta di decisioni che attengono alla gestione dell’impresa comune: nomina e revoca degli amministratori per atto separato, approvazione del bilancio, ecc.

La disciplina della società di persone pone un altro problema: se le deliberazioni sociali debbano essere adottate osservando il metodo collegiale o assembleare, ovvero possano essere adottate nella più assoluta libertà di forme ove l’atto nulla preveda al riguardo.

Il legislatore non dispone nulla in merito. La dottrina e la giurisprudenza sono dell’ opinione che il metodo assembleare sia superfluo nelle società di persone.

Per le decisioni all’unanimità basterebbe l’accordo di tutti i soci comunque raggiunto. Per quelle a maggioranza non sarebbe necessario neppure consultare tutti i soci, sicché le decisioni potrebbero essere prese dalla maggioranza anche all’insaputa dei soci di minoranza, visto che le società di persone non hanno personalità giuridica e al fine di agevolare la rapidità delle decisioni.

Ma vi è una parte della dottrina che è contraria a tale opinione, contestando che nel nostro ordinamento il metodo collegiale è presente in tutti i gruppi associativi di diritto privato, con o senza personalità giuridica.

Inoltre è un metodo che consente decisioni più ponderate attraverso il confronto delle diverse opinioni.

In base all’attuale disciplina del 2003, art. 2479, 3° comma, l’atto costitutivo può escludere l’impiego del metodo collegiale, tranne che per alcune decisioni di particolare rilievo.

Infatti, la disciplina della srl ribadisce che:

in mancanza di diversa disposizione dell’atto costitutivo le deliberazioni dei soci vanno adottate con metodo collegiale;

ciascun socio ha diritto di partecipare anche alle decisioni assunte con metodo collegiale, sicché non è consentito alla maggioranza prendere decisioni all’insaputa della minoranza.

Perciò, tutti i soci hanno diritto di essere preventivamente informati delle decisioni da adottare.

Anche nelle società di persone i soci sono tenuti a rispettare un metodo assembleare, almeno per le decisioni di maggior rilievo, ovvero per le modificazioni dell’atto costitutivo o con il compimento di operazioni che modificano l’oggetto sociale.

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