Ex 113 il giudice deve, nel giudicare, “seguire le norme del diritto”. La “pronuncia secondo equità”, rappresenta un’eccezione alla regola generale ex 113. La lite che però contraddistingue questa pronuncia, appare avere come base un riferimento a certi determinati beni della vita. Questo conflitto è normalmente risolto in base alle norme, ma una volta sorto può prescindere dalle norme stesse ed esser preso in considerazione nella sua realtà puramente sociale ed economica di conflitto di aspirazioni su certi beni. Col giudizio di equità il giudice opera come legislatore e giudice insieme, per il caso singolo. Questa è allora l’equità: giustizia (o regola di giudizio) del caso singolo, che si sovrappone, eventualmente derogandovi (cosiddetta ”equità sostitutiva”) alla regola di giudizio generale/astratta risultante da norma. questo tipo di giustizia appare inferiore in termini di certezza del diritto e uniformità di trattamento di casi analoghi, ma forse è superiore in termini di adattamento alle particolarità del caso concreto. Il ricorso all’equità è nel nostro ordinamento consentito eccezionalmente entro limiti precisi, emergenti nel nostro ordinamento dalla stessa Costituzione, i quali escludono la legittimità costituzionale di un giudizio totalmente di equità imposto alle parti. Nel nostro ordinamento questo tipo di giudizio riguarda solo le cause minori o il giudice di pace. Abbiamo due casi in cui l’equità sostitutiva può esser imposta alle parti:
1) l. 63/2003 “il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede 1100 euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi ex 1342 C.C.),
2) ex 114, quando ambo le parti siano concordi nell’attribuire al giudice il potere di giudicare secondo equità e la controversia concerna diritti disponibili. Ci sono poi dei casi in cui la legge prevede il ricorso all’”equità integrativa”: esso però è diverso in quanto consiste in un giudizio fondato sulla norma che rimanda all’equità solo per specificare elementi non configurabili in astratto: ad esempio ex 1226 la determinazione del danno che non si può provare nel suo preciso ammontare.