La dottrina perviene al fatto che l’elemento psicologico del tentativo è il dolo, attraverso una premessa alquanto discutibile: l’elemento psicologico del delitto tentato è lo stesso del delitto che si voleva commettere. Quindi l’asserto “il tentativo non può esser che doloso” e l’asserto “il dolo del tentativo è il dolo della consumazione” non possono esser equivalenti: dal secondo discende la conseguenza che il tentativo ammetta ogni forma di dolo che può sorreggere la realizzazione del delitto avuto di mira. si è rilevato che, essendo la fattispecie di delitto tentato autonoma e nuova rispetto a quella di delitto consumato corrispondente, l’esame dell’aspetto soggettivo andrà affrontato in base ai principi generali fissati dall’ordinamento abbiamo però già detto che la pena per il tentativo si determina sempre con riferimento al delitto che si voleva realizzare: quindi le fattispecie di tentativo sono esclusivamente fattispecie delittuose.
E’ configurabile un tentativo doloso di delitto colposo? No. Dato che idoneità e direzione non equivoca vanno accertati rispetto a una volizione che sorregge un disegno criminoso, non si può pensare che questo delitto possa esser colposo. Ciò vale sia per le ipotesi di colpa cosiddetta ”propria (in cui la circostanza è che l’evento non è voluto), ma anche per le figure di cosiddetta ”colpa impropria” (cioè la supposizione erronea, dovuta a colpa, della presenza di una scriminante, nonché la condotta che eccede colposamente dai confini di una scriminante (55) (qui infatti ci sarebbe volizione dell’evento naturalistico, ma non di quello giuridico).
Quindi l’evento in cui si polarizzano volizione e rappresentazione sarà l’evento giuridico (cioè la messa in pericolo o la lesione dell’interesse protetto). Questo requisito, comune sia ai reati d’evento naturalistico che a quelli di pura condotta, sintetizza sia i dati fattuali del comportamento descritto da una norma incriminatrice, sia il disvalore caratterizzante la condotta e, se del caso, l’evento naturalistico, rappresentandone contenuto e significato socio-economico o socio-culturale, costituendo la ratio in forza di cui un certo tipo di fatto non va realizzato. Quindi le figure cosiddette “di colpa impropria” non si differenziano per nulla dalle altre ipotesi di azione/omissione colpose.
Quindi il dolo è forma dell’elemento interno della fattispecie di tentativo. Essa dovrà riflettere gli elementi del fatto. Ora però ci sarà tentativo solo se il comportamento è posto in essere con dolo intenzionale o diretto, mentre ex 56 il comportamento tenuto per un fine diverso da quello delittuoso, caratterizzato dal dubbio circa la possibile realizzazione dell’illecito, relativamente alla direzione non equivoca degli atti (che supponiamo oggettivamente realizzata) , non dà luogo a responsabilità. Non si dà dolo eventuale perché non si possono rappresentare diretti in modo non equivoco atti sul cui eventuale esito si ha incertezza. Abbiamo già detto che spesso nel tentativo dolo e finalità criminosa non coincidono. ad esempio chi è sorpreso mentre si aggira in un edificio in cui sa che da lì a qualche giorno ci sarà mostra di oro. Fermato confessa l’intento, ma dice che non voleva rubare nulla delle cose rinvenibili durante la perlustrazione, per non allarmare la vigilanza. Qui ci sono atti idonei e tali da risultare a un osservatore esterno diretti non equivocamente all’illecito confessato. Ma non potrà rispondere di furto tentato, perchè la condotta non è assistita dal dolo, ma solo da un proposito criminoso la cui realizzazione si colloca nel futuro.