E’ l’istituto che obbliga esclusivamente i legittimari coeredi, coniuge e figli, che accettano l’ereditĂ , in sede di divisione, a conferire nell’asse ereditario quanto ricevuto in donazioni dal de cuius 737/1c, al fine di non  ledere la quota di riserva dei medesimi.

Quindi, soggetti tenuti alla collazione sono esclusivamente i legittimari coeredi, coniuge e figli, purché abbiano che accettato l’eredità.

Con la collazione si determina un aumento dell’asse ereditario da dividere, appunto, attraverso il computo delle donazioni ricevute. Pertanto, è necessario che i legittimari abbiano accettato l’eredità.

Collazione e lesione di legittima

La collazione dunque è volta ad evitare disparità di trattamento in dipendenza delle donazioni fatte in vita dal defunto, cioè mira a pareggiare le posizioni ereditarie del coniuge e dei figli (discendenti), evitando la lesione di legittima. La collazione è quindi inoperante verso altri donatari. Infatti, verso gli altri donatari coeredi è solo possibile esercitare l’azione di riduzione.

Dispensa dalla collazione

I legittimari, giĂ  beneficiari della donazione, devono, dunque, al momento della divisione ereditaria conferire alla massa ereditaria i beni ricevuti, salvo che il de cuius abbia voluto attribuire loro il bene, in aggiunta alla quota ereditaria, esonerando dal conferimento con apposita dichiarazione di dispensa 737/2c.

In caso di dispensa la collazione non si applica purchĂ© il valore complessivo dei beni attribuiti all’erede non superi la porzione disponibile, quota che costituisce la parte di beni in valore eccedenti la legittima. Ciò significa, che se il legittimario è stato dispensato dalla sola collazione conserverĂ  la donazione, imputandola alla sua quota di legittima, mentre gli altri coeredi conseguiranno il residuo della stretta legittima.

Pertanto, con la dispensa il legittimario è privilegiato tra i coeredi, trattenendo quanto già ricevuto.

Qualora, il legittimario è stato dispensato sia dalla collazione sia dalla imputazione, non solo conserverà la donazione, ma in caso di lesione della legittima potrà agire in riduzione con i coeredi per la riduzione delle donazioni fatte dal defunto in favore di terzi.

Al contrario, se il legittimario è stato dispensato dalla imputazione ma non dalla collazione, sarà costretto a conferire la donazione, partecipandola alla divisione con i legittimari coeredi. Ma poiché era dispensato dalla imputazione della donazione potrà agire in riduzione nei confronti del terzo donatario o legatario per fare valere la sua quota di legittima senza dover detrarre da questa la donazione ricevuta.

ESEMPIO: IL DE CUIUS MUORE INTESTATO LASCIANDO UNA MASSA EREDITARIA DI 900 = RELITTO 400 + DONATO 500.

Gli unici eredi sono 3 figli, di cui uno è donatario di 250. un terzo donatario ha ricevuto 250.

Per legge i legittimari ereditano 2/3 della massa fittizia.

Ipotesi:

se il figlio donatario non è stato dispensato dalla collazione, dovrà conferire la donazione nell’asse ereditario. Pertanto, se 900*2/3=600, pro quota 200 a figlio, ne deriva che la divisione sarà:

relictum 400 + donatum al figlio 250 = 650, pro quota 216 circa.

–  Se il figlio donatario è stato dispensato dalla collazione, conserverĂ  la donazione, imputandola alla sua quota di legittima, mentre gli altri coeredi conseguiranno il residuo della stretta legittima. Pertanto, se 900*2/3=600, pro quota 200 a figlio, ne deriva che la divisione sarĂ :

200 pro quota ai due figli, mentre il figlio dispensato conserva 250.

 

– Se il figlio donatario è stato dispensato dalla collazione e dalla imputazione, non solo conserverĂ  la donazione, ma essendo leso nella sua quota di legittima potrĂ  agire in riduzione nei confronti del terzo donatario o legatario per fare valere la sua quota di legittima non ricevuta dalla divisione. Pertanto, se 900*2/3=600, pro quota 200 a figlio, essendo il relictum 400, il figlio donatario agirĂ  in riduzione verso il terzo donatario per conseguire i 200 mancanti

La dispensa è un autonomo negozio collegato alla donazione. Da tale autonomia discende che la dichiarazione di dispensa può essere contenuta nell’atto di donazione o in atto separato successivo sia unilaterale del donante sia contrattuale tra donante e donatario.

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