Le disposizioni a titolo universale ,588/1c, conferiscono al soggetto la posizione di erede cioè di successore nella generalità dei rapporti giuridici del de cuius per intero o per quota parte (con + eredi). Per universalità si intende la generalità delle attività patrimoniali, mentre per quota s’intende una frazione dell’intero (es. attribuisco a mio figlio 1/3 del mio patrimonio).
Le disposizioni a titolo particolare, 588/1c, sono attribuzioni testamentarie di specifici diritti patrimoniali facenti parte del patrimonio del de cuius, e conferiscono il titolo di legatario. Si tratta di diritti specifici in quanto singolarmente attribuiti dal testatore. Quindi il legatario non succede nella generalità dei rapporti ereditari ma consegue il diritto indicato nel titolo, e non risponde dei debiti ereditari 756 cc, in quanto gravano sugli eredi.
Sul legatario gravano invece la servitù, la rendita fondiaria, e ogni obbligazione propter rem 668/1c.
Il testatore può imporre al legatario una disposizione modale o sublegato ma entro i limiti del lascito.
Il legato è comunque soggetto all’azione esecutiva dei creditori ipotecari e in generale dei creditori del defunto in via di regresso quando l’asse ereditario si insufficiente, in quanto l’interesse dei creditori è prevalente.
Qualora il legatatario subisce l’espropriazione o paga i debiti del defunto per evitare l’esproprio, è per legge surrogato nei diritti dell’erede 756 cc.
Il legatario deve avere capacità successoria, e la capacità di ricevere per testamento.
La capacità successoria è l’idoneità del soggetto ad essere titolare del diritto di succedere a causa di morte, cioè tutte le persone fisiche compresi i nascituri concepiti e gli Enti giuridici.
I nascituri concepiti hanno capacità successoria passiva purché concepiti al tempo dell’apertura della successione 462/1c. La presunzione (legale semplice) è vinta per chi nasce entro i 300 giorni dalla morte del de cuius. Ma è ammessa la prova contraria 462/2c. Pertanto, vi è una condizione legale risolutiva nel caso non avvenga la nascita, quindi vi sarebbe una situazione di pendenza nella quale i diritti successori vengono conservati per l’evento della nascita del chiamato. Nell’attesa dell’evento l’acquisizione dell’eredità o legato e l’esercizio dei diritti in suo nome e nel suo interesse sono attribuiti al genitore esercente la patria potestà (legittimo o naturale) suo rappresentante legale 320/3c.
L’amministrazione spetta congiuntamente al padre ed alla madre 643/2c, in caso di contrasti decide il tribunale dei minori 320/2c. Inoltre, trovano applicazione le norme in tema di decadenza della potestà 330/1c, e di rimozione dell’amministrazione 334 cc.
I genitori devono sottostare agli obblighi cautelativi del curatore dell’eredità giacente 644cc.:
– procedere all’inventario dell’eredità
– depositare le somme riscosse
– pagare i debiti ereditari su autorizzazione del pretore
Tali poteri di accettazione dell’eredità o legato sono attribuiti ai genitori (legittimo o naturale) esercente la patria potestà in quanto rappresentante legale del figlio concepito, pertanto, tali atti di straordinaria amministrazione dei beni ereditati o legato devono essere autorizzati dal giudice delle successioni, 782 783 cpc, sentito il giudice tutelare 320/3c.
In mancanza di autorizzazione l’acquisto è efficace ma l’accettazione è annullabile.
Gli Enti giuridici da costituire.
La L.192 22/06/200 ha abrogato l’art.600 cc che dichiarava inefficaci le disposizioni testamentarie in favore degli enti non riconosciuti per i quali non fosse stata presentata istanza di riconoscimento entro un anno dalla eseguibilità del testamento.
Pertanto, gli enti non riconosciuti ma dotati di soggettività giuridica hanno capacità successoria passiva.
Nel caso di lasciti ad enti non ancora esistenti il notaio ex art.3 cc ha l’obbligo di denuncia al Prefetto.
Per conseguire il lascito l’ente dovrà essere costituito. È possibile, in caso di fondazioni, che lo stesso testamento contenga l’atto costitutivo o la condizione o un onere posto a carico dell’erede o legato.
Sono privi di capacità successoria gli Incapaci di succedere e i nascituri non concepiti.
Tuttavia la legge consente che il nascituro non concepito venga nominato purché al tempo dell’apertura della successione sia vivente il suo genitore 462/3c. Si ha quindi una condizione sospensiva in attesa che venga ad esistenza il soggetto chiamato. Durante tale periodo l’eredità è gestita da un amministratore che può essere il genitore 643/1c. La legge richiama la disciplina applicata per i curatori dell’eredità giacente 644 cc. Se si tratta di legato, può essere imposto all’onerato di dare idonea garanzia dell’obbligo di prestare il bene legato a favore dell’avente diritto 640/1c.
L’assenza della persona, non toglie al soggetto la capacità giuridica a succedere, tuttavia l’incertezza comporta una delazione provvisoria in favore dei soggetti successibili per legge 70/1c. in tale ipotesi, occorre procedere all’inventario e dare cauzione a garanzia della persona assente o dei suoi eredi qualora si accerti la sua esistenza al momento dell’apertura della successione 70/2c.
Altra ipotesi è l’incapacità successoria relativa, del soggetto a seguito di pene accessorie dei delitti contro la libertà e l’onore sessuale commessi contro il de cuius (quali i delitti di violenza carnale, di sfruttamento della prostituzione).
L’incapacità successoria è posta a carico del notaio, del tutore.
Un divieto legale di succedere è posto a carico dell’indegno colpevole di gravi offese verso il de cuius o dei suoi congiunti, o per avere limitato la libertà testamentaria del de cuius.
Anche l’attribuzione di determinati beni può essere a titolo universale se la volontà del testatore era quella di attribuirli come quota del patrimonio, 588/2c (es. il testatore attribuisce ad un figlio un fondo rustico, valore 40, ed al secondo un immobile urbano valore 80, significa che il primo figlio ha ricevuto 1/3 del patrimonio, comunque deve reputarsi che l’assegnazione sia a titolo universale).
Ciò in quanto è facoltà del testatore dividere il patrimonio tra gli eredi, 734/1c. Pertanto problema pratico è appurare se l’attribuzione del bene sia in funzione divisoria(pro quota).
Il legatario acquisisce il diritto senza obbligo di accettazione. Volendo l’Accettazione può comunque essere manifestata, mentre la rinunzia al diritto di legato immobiliare va dichiarato per iscritto 649/1c.
La rinunzia al legato è un atto unilaterale non recettizio che estingue il legato con effetto retroattivo risolvendo l’effetto traslativo verificatosi con l’apertura della successione. Tuttavia, la rinunzia è suscettibile di revocatoria in applicazione per analogia dell’’art.524 sulla rinunzia dell’eredità.
Il diritto di rinunzia si prescrive in 10 anni. Su istanza di chi abbia interesse, il giudice può fissare un termine entro il quale il legatario deve esercitare la rinunzia trascorso il quale l’acquisto diviene definitivo 650cc e 749cpc.
Il legato si acquista al momento della Delazione cioè al momento dell’apertura della successione.
Qualora il legato abbia ad oggetto diritti immobiliari è soggetta a trascrizione 2648/1c, in quanto rileva nei confronti dell’avente causa del testatore.
Il legato può essere obbligatorio ossia comportare un diritto di credito nei confronti dell’onerato (erede o altro legatario).
Il legato può essere traslativo cioè di trasferimento del diritto oggetto dell’attribuzione, quali i legati di credito, oppure i legati di specie.
i legati di specie attribuiscono la proprietà o un diritto reale di godimento su beni specifici dell’asse ereditario, quindi, ciò comporta la detrazione del diritto dalla quota dell’onerato e l’obbligo di consegna del bene a far data dall’apertura della successione 649/2c. Il legato di immobili o mobili registrati deve essere trascritto 2648/1c.
La trascrizione serve a rendere in opponibili al legatario le alienazioni non trascritte fatte dal defunto 2644cc.
La trascrizione serve anche a giovarsi dell’usucapione decennale 1159cc.
Il bene passa al legatario con le servitù attive e passive. Gravano sul legatario la rendita fondiaria 1863 cc e gli oneri del fondo 668cc, cioè obbligazioni che gravano sul proprietario del fondo quali i contributi consortili 864cc.
I frutti naturali e civili del bene spettano al legatario fin dal momento dell’apertura del testamento a prescindere dal momento di presa in possesso 669/1c.
Il rischio di perimento del bene grava sul legatario dal momento dell’apertura del testamento. Qualora il bene determinato o di genere limitato perisca prima dell’apertura del testa il legato è inefficace 654/1c.
Se il bene non ritrova nell’asse ereditario al momento dell’apertura del testamento perché antecedentemente alienato o trasformato dal testatore si ha presunzione legale di revoca del legato 686cc. Tale presunzione permane anche se la vendita viene risolta o annullata. Tale presunzione può essere vinta solo provando una diversa volontà del testatore 686/3c.
Il legato può essere alternativo quando l’onerato può scegliere tra due prestazioni, ma la scelta può essere rimessa dal testatore al terzo o al legatario 665 cc. Se l’onerato non sceglie nel termine fissato dal giudice la scelta passa al legatario ex art.1287/1c. Se una delle parti decede prima della scelta, questa si trasmette all’erede 666cc
Il legato è di massima a carico di tutti i coeredi, senza vincolo di solidarietà e in proporzione delle rispettive quote.
Il legatario va determinato dal testatore, ma entro certi limiti la legge ammette la determinazione da parte dell’erede onerato o terzo, nell’ambito di persone o Enti indicati dal testatore, 631/2c. In mancanza di scelta interviene l’autorità giudiziaria del luogo in cui si è aperta la successione, 631/3c.
Inoltre, il de cuius può stabilire che il legato gravi su un determinato erede o coeredi, inoltre può variare le quote di adempimento in capo a ciascuno dei coeredi.