Il testamento segreto (art. 604 c.c.) . una volta compilato dal testatore, viene consegnato al notaio in busta sigillata in presenza di due testimoni, dichiarando che in essa è contenuto il proprio testamento.
Sull’esterno della carta sigillata o su un ulteriore involto predisposto e sigillato dal notaio, questi scrive l’atto di ricevimento, che deve riportare il fatto della consegna e le dichiarazioni del testatore e deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio stesso. Pertanto, il notaio ignora il contenuto della dichiarazione della quale si fa custode.
Il testamento segreto è atto che richiede duplice formalità, rivestendo l’aspetto di scrittura privata e di atto pubblico :
– consegna al notaio in busta sigillata della propria volontà testamentaria
– la dichiarazione del testatore ricevuta dal notaio in presenza di due testimoni, che nel plico è contenuto la propria volontà testamentaria.
Il testamento segreto assolve 2 esigenze:
– consente al testatore di non rendere pubblica la ragione del suo contenuto
– certezza che la scheda non venga alterata, sottratta o distrutta
I requisiti formali del testamento segreto sono:
– la scheda testamentaria deve essere sottoscritta dal testatore. Però se la scheda è dattiloscritta o scritta da terzi, il testatore deve firmare ciascun foglio mezzo foglio della scheda a margine oltre alla sottoscrizione finale, art.604 cc.
Qualora il testatore sia in grado di leggere ma non sia in grado di firmare deve dichiarare al notaio di avere letto la scheda e dichiarare la causa che gli impedisce di firmarla art.604/2c.
– sigillazione da parte del notaio della scheda contenente la volontà testamentaria
– la dichiarazione del testatore ricevuta dal notaio in presenza di due testimoni, che nel plico è contenuto la propria volontà testamentaria
– la redazione da parte del notaio della dichiarazione di ricevimento del plico sigillato
– la sottoscrizione della dichiarazione di ricevimento da parte del notaio, testatore e testimoni
il testamento segreto è nullo art.606 /1c quando manca:
– il verbale della dichiarazione del testatore
– la sottoscrizione del testatore
– la sottoscrizione del notaio
Il testamento segreto che venga ritirato dal testatore, conserva validità se ha i requisiti formali del testamento olografo. Se i requisiti dell’olografo mancano, il ritiro equivale a revoca tacita.
Il testamento olografo e quello segreto non possono essere eseguiti finché non ne è stata effettuata la pubblicazione davanti ad un notaio.