La capacità di testare, è l’idoneità giuridica del soggetto a disporre delle proprie sostanze mediante testamento. Essa implica la capacità di agire art.591 cc.

Anche gli Emancipati e gli Inabilitati hanno capacità di testare, in quanto la ridotta capacità di agire rileva solo per gli atti suscettibili di arrecare un rilevante danno economico.

Invece, gli i minori e gli Interdetti non hanno la capacità di testare. Tuttavia il testamento dell’incapace è semplicemente annullabile, esplicando la sua efficacia fino alla pronuncia giudiziale. Azione di annullamento che può essere esercitata da chiunque vi abbia interesse per motivi successori, 591/3c.

Incapace di testare è è il c.d. Incapace naturale, cioè colui che di fatto è incapace di intendere e di volere per una qualsiasi causa, anche transitoria (es. perché ubriaco).

L’incapace naturale è causa di invalidità del testamento per difetto di volontà testamentaria, in quanto il testatore era del tutto impedito per una valutazione cosciente e libera del proprio atto.

Pertanto l’annullamento prescinde dal pregiudizio che invece ha rilevanza per l’annullamento degli atti tra vivi 428cc.

L’azione di annullamento del testamento fatto da incapace legale o naturale si prescrive entro 5 anni dal giorno in cui è stata data esecuzione al testamento, 591/3c.

La capacità di ricevere per testamento, è la idoneità giuridica del soggetto ad essere dichiarato erede o legatario. La legge riconosce tale diritto:

– ai nascituri non concepiti purché il genitore sia vivente al tempo dell’apertura della successione

– agli Enti non costituiti

Ancora, speciali incapacità di ricevere per testamento sono sancite:

– a carico del Tutore e del ProTutore nei confronti della persona affidata a tutela, salvo un rapporto di coniugio o stretta parentela tra le parti, 596cc.

Del notaio o pubblico ufficiale che ha ricevuto il testamento pubblico,

Dei testimoni intervenuti nel testamento pubblico o dell’interprete

Del notaio o pubblico ufficiale che ha ricevuto il testamento segreto in plico non sigillato

Le collettività non organizzate, cioè gli Enti non riconosciuti a seguito dell’abrogato art.600 cc hanno piena capacità successoria e piena capacità testamentaria passiva.

Anche gli Enti da costituire hanno piena capacità testamentaria passiva purché siano dotati di soggettività giuridica. Situazione non rinvenibile in quelle collettività prive di un minimo di organizzazione rappresentativa (Es. i ragazzi abbandonati di un Comune). Cosicché, il destinatario delle disposizioni testamentarie a titolo universale o particolare in favore dei poveri per legge è il Comune del luogo in cui si è aperta la successione. Il Comune è dunque gravato di un onere o modo legale

Ugualmente, il testatore può designare erede o legatario il Comune gravandolo di un onere in favore di una collettività non organizzata.

Le disposizioni a favore di persona incerta sono dichiarate nulle, in quanto l’erede o legatario devono essere soggetti determinati o determinabili. Non è ammessa la designazione fatta da terzi. Invece è ammissibile la scelta altrui del legatario entro gruppi o categorie di persone.

Le disposizioni fiduciarie, quando il testatore nomina erede o legatario una persona –fiduciario– mentre con altro atto incarica la persona designata –fiduciario– di ritrasferire in tutto o in parte i beni ereditari ad un terzo, 627cc.

L’effetto voluto dal testatore è quello di beneficiare un terzo soggetto che non figura nel testamento e di cui non vuol rendere nota l’esistenza e l’identità. Tuttavia, l’accordo tra testatore e fiduciario sembrerebbe cadere sotto il divieto dei patti successori, ravvisando, semmai, a carico del fiduciario un dovere morale di rispettare la volontà testamentaria. E qualora il fiduciario esegua la disposizione non ha il diritto di ripetere quanto spontaneamente prestato al terzo, salvo il fiduciario essere incapace.

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