art. 536 successori Legittimari sono:
Le persone a favore delle quali la legge riserva una quota di eredita’ o altri diritti nella successione sono: il coniuge, i figli legittimi, i figli naturali, legittimati e adottivi, gli ascendenti legittimi. La quota di eredita loro destinata dalla legge è detta legittima o quota di riserva.
Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati e gli adottivi.
Le disposizioni testamentarie non possono pregiudicare i diritti che la legge riserva ai legittimari, pertanto, donazione e disposizioni che intaccano la legittima sono soggette all’azione di riduzione.
Quindi la successione dei legittimari è qualificabile come successione necessaria, inderogabile per legge.
Prima della riforma del 1975 il coniuge superstite aveva diritto al solo usufrutto di una quota del patrimonio che variava in misura del numero dei figli legittimi.
La riforma ha riservato al coniuge superstite:
art. 540 Riserva a favore del coniuge
A favore del coniuge e’ riservata la meta’ del patrimonio dell’altro coniuge, salve le disposizioni dell’articolo 542 per il caso di concorso con i figli.
Al coniuge anche quando concorra con altri chiamati, sono riservati i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare e di uso sui mobili che la corredano, e tale diritto grava sulla stessa quota disponibile, che se insufficiente graverĂ per la parte mancante su quella dei figli.
art. 542 Concorso di coniuge e figli
Se al de cuius, sopravvive il coniuge e un solo figlio, legittimo o naturale, a quest’ultimo e’ riservato un terzo del patrimonio ed un altro terzo spetta al coniuge.
Se vi sono piĂą figli, legittimi o naturali, ad essi e’ complessivamente riservata la meta’ del patrimonio e al coniuge spetta un quarto del patrimonio del defunto.
La divisione tra tutti i figli, legittimi e naturali, e’ effettuata in parti uguali.
art. 548 Riserva a favore del coniuge separato
Il coniuge cui non e’ stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ai sensi del secondo comma dell’articolo 151, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato.
Il coniuge cui e’ stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto. L’assegno e’ commisurato alle sostanze ereditarie e alla qualita’ e al numero degli eredi legittimi, e non e’ comunque di entita’ superiore a quella della prestazione alimentare goduta. La medesima disposizione si applica nel caso in cui la separazione sia stata addebitata ad entrambi i coniugi.
art. 537 Riserva a favore dei figli legittimi e naturali
Se il de cuius lascia un figlio solo, legittimo o naturale, a questi e’ riservata la meta’ del patrimonio.
Se i figli sono piu’, e’ loro riservata la quota dei due terzi, da dividersi in parti uguali tra tutti i figli, legittimi e naturali.
I figli legittimi possono soddisfare in denaro o in beni immobili ereditari la porzione spettante ai figli naturali che non vi si oppongano.
Nel caso di opposizione decide il giudice, valutate le circostanze personali e patrimoniali.
art. 538 Riserva a favore degli ascendenti legittimi
Se chi muore non lascia figli legittimi ne’ naturali, ma ascendenti legittimi, a favore di questi e’ riservato un terzo del patrimonio, salvo quanto disposto dall’articolo 544.
In caso di pluralita’ di ascendenti, la riserva e’ ripartita tra i medesimi secondo i criteri previsti dall’articolo 569.