Sono previste per legge: coniuge, discendenti(figli), ascendenti(genitori), fratelli e sorelle, altri parenti fino al 6°, e lo Stato.

L’eredità intestata (la parte mancante di disposizioni) si devolve per categorie. Le categorie sono tra loro concorrenti (es. coniuge e discendenti).

Le categorie sono prevalenti quando la chiamata di una esclude la successiva (es. la chiamata dei discendenti esclude gli ascendenti). Qualora nessuno dei discendenti accetta la delazione opera per gli ascendenti. La delazione decorre comunque dall’apertura della successione. Nell’ipotesi che i primi chiamati non abbiano ancora accettato l’eredità, nella pendenza i successivi possono fare fissare un termine dal giudice per l’accettazione dell’eredità 481 cc.

Le quote ereditarie sono fissate per categorie e variano secondo il tipo di concorso tra loro.

Le quote degli eredi legittimi si computano sull’eredità intestata, che sia l’intera eredità o parte.

Nell’ambito di ciascuna categoria la quota legittima si divide per capi, mentre nella successione degli ascendenti(zii e zie) la divisione avviene per stirpi.

Successione del coniuge

Nella successione legittima il coniuge ha diritto all’intera eredità intestata( patrimonio del de cuius) se mancano: discendenti(figli), ascendenti(genitori), fratelli e sorelle del defunto 583 cc.

Quando vi è concorso

del coniuge con il figlio = al coniuge spetta la metà dell’eredità, e al figlio l’altra metà;

del coniuge con più figli = al coniuge spetta 1/3 dell’eredità, e ai figli 2/3 in parti uguali;

del coniuge con gli ascendenti = al coniuge spetta 2/3 dell’eredità, e agli ascendenti 1/3;

del coniuge con gli ascendenti o fratelli e sorelle= al coniuge spetta 2/3 dell’eredità 582 cc

Il coniuge ha diritto di abitazione sulla casa familiare e di uso sui mobili che la corredano.

Il coniuge separato senza addebito della separazione è equiparato al coniuge non separato.

Il coniuge separato con addebito della separazione ha diritto ad un assegno vitalizio (legato ex lege) se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del de cuius. L’assegno è commisurato all’eredità e al numero e grado degli eredi eventuali.

Se il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, al coniuge superstite di buona fede spetta la quota attribuita al coniuge secondo le ordinarie regole, compresi i diritti di abitazione e di uso dei mobili.

 

Successione dei figli

Ai figli spetta l’intera eredità.

Se i figli concorrono col coniuge:

– in caso di un solo figlio spetta la ½ dell’eredità;

– in caso di più figli spettano i 2/3 dell’eredità

se il figlio o i figli non possono o non vogliono accettare sono chiamati per rappresentazione i discendenti di questo/i.

La legge pone sullo stesso piano i figli legittimi, legittimati, adottivi e i figli naturali e loro discendenti., 566/1c, 568 e 573 cc.

Ai figli naturali non riconoscibili, nella successione intestata, spetta il diritto di riserva costituito da un assegno vitalizio, ma qualora abbiano ottenuto la dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, concorrono nella successione alla pari con gli altri figli.

Gli ascendenti

Se il de cuius muore senza lasciare coniuge, figli, fratelli o sorelle (né loro rappresentaanti), l’intera eredità si devolve agli ascendenti.

Nel caso concorrano con altri legittimari:

– agli ascendenti spetta 1/3 dell’eredità se concorrono col coniuge cui spettano 2/3 dell’eredità;

– agli ascendenti spetta almeno 1/4 della massa se concorrono col coniuge ed i fratelli e sorelle;

– agli ascendenti che concorrono con fratelli e sorelle, l’eredità si divide tra tutti in parti uguali, salvo che agli ascendenti vada almeno la metà dell’eredità-

Esempio: il de cuius lascia il coniuge, la madre e due zii paterni. L’eredità si devolve per 2/3 al coniuge, 1/3 alla madre.

Nella successione legittima l’eredità spetta agli ascendenti di grado prossimo, o comunque nel concorso sia della linea paterna e materna, va divisa per metà ciascuna.

La successione integrale in favore dei genitori naturali è prevista dalla legge quando il figlio naturale sia deceduto senza lasciare né coniuge né figli. Se invece concorrono col coniuge ricevono 1/3 dell’eredità, 578 cc, 579/2c..

La legittimazione del figlio naturale da parte di un solo genitore esclude l’altro dalla successione 578/3c.

Fratelli e Sorelle

Se il de cuius non lascia coniuge, né figli( o loro rappresentanti), né ascendenti, l’intera eredità intestata si devolve ai fratelli e sorelle, 570/1c. diversamente:

– spetterà 1/3 dell’eredità se concorrono col coniuge cui spetteranno 2/3;

– spetterà 1/2 della massa ereditaria se concorrono con gli ascendenti;

– spetterà 1/4 dell’eredità se concorrono col coniuge e gli ascendenti;

l’eredità devoluta globalmente a fratelli e sorelle si divide in parti uguali.

Successione dei parenti fino al 6°

In mancanza degli stretti congiunti l’intera eredità si devolve in parti uguali agli altri parenti fino al 6° a cominciare dal più vicino 565 cc.

Successione dello Stato

In mancanza di altri successibili, l’eredità è devoluta allo Stato.

Successione legittima = l’acquisto da parte dello Stato opera di diritto.

Successione testamentaria = lo Stato deve accertare(non può farsi luogo ad una rinuncia) e lo deve fare con beneficio d’inventario essendo un ente al pari di tutte le persone giuridiche.

In entrambe le successioni lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.

Successioni legittime autonome

S’intende la successione legittima di alcuni rapporti che deroga alla disciplina generale:

– la casa familiare, il diritto spetta al coniuge superstite in via esclusiva; e in caso di locazione dell’immobile urbano, subentrano nel contratto i parenti abitualmente conviventi col defunto locatario; nel caso di locazioni commerciali subentrano nel contratto coloro che hanno diritto a continuare l’attività del defunto, quindi anche il coniuge separato o divorziato che collaborava nell’impresa.

– Il fondo direttamente coltivato, L.203/1982 Ctr.Agrari, il diritto spetta agli eredi in via esclusiva che continui l’attività di coltivatore diretto o imprenditore a titolo principale art.12 L.153/1975;

– L’indennità di anzianità liquidata dal datore di lavoro art.2122 cc.

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