Passiamo ora ad esaminare la cooperazione discendente, ossia gli interventi dello Stato in merito all’esercizio delle competenze regionali.
Se nel caso della cooperazione ascendente si aveva l’esigenza di tutelare l’autonomia regionale, nel caso di quella discendente è forte l’esigenza di tutelare l’unità dell’ordinamento.
Tre sono i poteri con i quali lo Stato interviene nell’attività regionale: poteri di indirizzo, poteri sostitutivi sussidiari, poteri di controllo.
Poteri di indirizzo
Possono avere forma legislativa o forma amministrativa.
Nel caso delle leggi di indirizzo, si tratta di tutte quelle leggi in gado di vincolare l’autonomia regionale e di indirizzarne le manifestazioni normative.
Ad esempio le norme fondamentali delle riforme economico sociali cui fanno riferimento gli statuti speciali, la legge di bilancio specie nella parte relativa al bilancio pluriennale e naturalmente le leggi quadro nell’ambito della potestà ripartita concorrente.
Per quanto riguarda gli atti di indirizzo del Governo, l’art 2 L 400/1988 sottopone alla deliberazione del Consiglio dei Ministri gli atti di indirizzo e coordina meno dell’attività amministrativa regionale.
La L Bassanini ha conformato tale attività come pattizia, rendendo obbligatoria l’intesa in sede di conferenza Stato-Regioni come presupposto per l’esercizio del potere di indirizzo.
La legge La Loggia invece fa un espresso divieto di adottare atti di indirizzo e coordinamento relativamente alle materia di cui all’art 117 III e IV c.
I poteri sostitutivi o sussidiari
Si tratta di un campo assai vasto, dato che lo Stato può sostituirsi alla Regione sia sul piano delle attività legislative che sul piano delle attività amministrative.
Per quanto riguarda le attività legislative, lo Stato spesso si sostituisce alla Regione aggiungendo norme di dettaglio all’interno delle leggi quadro. All’interno della Costituzione non c’è un espresso riferimento ai poteri sussidiari dello Stato in ambito legislativo, ad esclusion fatta per l’art 117 V c (adempimento delle Regioni degli obblighi comunitari ed internazionali)
Invece per quanto concerne l’ambito delle attività amministrative, sono molti i riferimenti della Costituzione. Primo fra essi l’art 120 IIc, che indica tutti i casi in cui lo Stato possa sostituirsi alla Regione.
Inoltre nel campo amministrativo è da precisare che la sostituzione dello Stato alla Regione, non si verifica solo in caso di inadempienza da parte di quest’ultima, ma anche quando vi sia la necessità di provvedere.
La L 59/1997 inoltre fissa il termine di 6 mesi affinché le Regioni, adottato il decreto delegato con cui il Governo conferisce loro nuove funzioni amministrative, individui le funzioni da trasmettere agli enti territoriali minori: decorso tale termine agirà lo Stato.
Secondo quanto contenuto nella L La Loggia, 4 sono le condizioni affinché la sostituzione possa avvenire:
1) i poteri devono essere attribuiti alla Regione con legge;
2) la sostituzione deve essere priva di connotati discrezionali;
3) posta in essere da organi di Governo della Regione;
4) l’ente sostituito deve avere la possibilità di interloquire con gli organi competenti alla sostituzione;
L’intervento statale ha carattere eccezionale: oltre a dover essere palesi le ragioni di interesse nazionale che hanno spinto lo Stato ad agire, una volta che la Regione sia intervenuta, cessa la sostituzione.
La finalità che lo Stato deve perseguire con il suo intervento, è quella di ripristinare l’equilibrio prestabilito dalla Costituzione. Non di rado si è assistito al fenomeno praticamente opposto. Lo Stato ha approfittato della sua posizione di “controllore” per ritardare o impedire l’intervento della Regione.
Dunque l’intervento statale deve essere eccezionale, ricorrere solo in particolari situazioni e mirare a ristabilire l’equilibrio previsto dal costituente.
È inoltre possibile che si realizzi una sostituzione “alla rovescia” o “dal basso”, nel momento in cui la Conferenza Stato-Regioni, in caso di inerzia statale relativa al conferimento di beni e risorse finanziarie alle Regioni, invii uno schema di provvedimento al Presidente del Consiglio.
I poteri di controllo
Sono affidati sia ad organi centrali che periferici ed hanno ad oggetto leggi ed atti amministrativi regionali.
Il controllo che si svolge dinnanzi alla Corte Costituzionale, può avvenire sia in sede di giudizio di legittimità che in sede di conflitto di attribuzione.
È stato eliminato il controllo di merito della leggi regionali, prima previsto dall’art 127.
Per quanto riguarda il controllo svolto in sedi istituzionali diversi dalla Corte Costituzionale, è stato così tanto riformato, da far dubitare riguarda alla sue intensità.
Infatti è stato abolito l’art 125 Ic, che prevedeva un controllo di legittimità sugli atti amministrativi della Regione, ad opera della Commissione di controllo.
Lo Stato inoltre non esercita il suo controllo solo sugli atti regionali, ma anche sugli organi. Rileva a questo proposito la possibilità di sciogliere anticipatamente il Consiglio regionale.