Creare un’impresa di servizi di interesse economico generale a livello europeo deve considerare la deroga dell’86 par 2 e i possibili ostacoli giuridici relativi alla riserva a favore del regime di proprietà (295), al diritto di stabilimento (43) e alla libertà di circolazione dei capitali (56 ce). La commissione ha sentenziato che le normative nazionali non possono derogare questi ultimi due obiettivi se non in presenza di un obiettivo di interesse generale tramite misure basate su criteri precisi applicabili sotto il controllo giurisdizionale. Riguardo invece alla riserva a favore del regime di proprietà, la corte ha sentenziato che gli stati possano far valere i loro regimi di proprietà (ex 295) per giustificare ostacoli alle libertà previste dal CE derivanti da privilegi che accompagnano la loro posizione di azionisti in un’impresa privatizzata. Le misure nazionali non potranno mai esser protettive proprio per non dissuadere gli investimenti transnazionali. Tuttavia nella sentenza Commissione verso Belgio la corte ha ritenuto compatibile con i principi di diritto comunitario le restrizioni nell’ambito di un trasferimento di impianti e nella politica di gestione che abbiano alla base un obiettivo cioè la garanzia dell’approvvigionamento minimo di gas naturale in caso di minaccia grave (ostacoli per una ragione di pubblica sicurezza).
Principio della libera circolazione dei capitali giurisprudenziale (ex 56). In esso rientrano investimenti diretti relativi all’acquisizione di titoli sul mercato dei capitali finalizzati alla gestione di una società o del suo controllo. Qualsiasi restrizione a questo e altri principi fondamentali devono esser giustificati da ragioni imperative di interesse generale ( per la corte queste ragioni non posson esser: richiamo a motivi economici, garanzia di coesione dei sistemi fiscali nazionali, intenzione di promuovere economia del paese). Sempre obbligatoria trasparenza e proporzionalità. La pubblica sicurezza può esser invocata solo in caso di minacce effettive ad uno degli interessi fondamentali della comunità (vedi caso di sentenza Belgio).