Obblighi del locatore
Obblighi del locatore sono:
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consegnare la nave o l’aeromobile, con le relative pertinenze, in stato di navigabilità ed in buono stato di manutenzione
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munire la nave o l’aeromobile dei documenti necessari per la navigazione
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mantenere la nave e l’aeromobile in stato tale da servire all’uso convenuto e provvedere a tutte le riparazioni dovute a forza maggiore o al logorio per uso normale, secondo l’impiego convenuto
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garantire il pacifico godimento durante la locazione
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garantire il conduttore dalle molestie di terzi che pretendono di avere diritti sulla nave o sull’aeromobile, compresa la garanzia per i privilegi e i sequestri derivanti da obbligazione e fatti relativi all’esercizio del veicolo anteriori all’inizio della locazione.
Nella locazione delle unità da diporto, il locatore deve inoltre provvedere all’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile verso terzi.
Lo stato di navigabilità della nave riconsegnata va valutato nel momento della consegna del veicolo.
Il locatore è responsabile dei danni derivati da difetto di navigabilità, a meno che non provi che si tratti di vizio occulto non accertabile con la normale diligenza. Pertanto:
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il conduttore deve provare l’esistenza del danno, supponendone la derivazione da un difetto di navigabilità
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il locatore, se vuole escludere la propria responsabilità, o deve provare che la nave era in stato di navigabilità (perciò il danno deriva da altre cause) oppure che il danno derivi da vizio occulto non accertabile con la normale diligenza
La manutenzione della nave è a carico del conduttore.
Obblighi del conduttore
Il conduttore deve:
- prendere in consegna la nave o l’aeromobile ed osservare la diligenza del buon armatore o esercente nel servirsene, in conformità dell’impiego convenuto
- pagare il corrispettivo nei termini convenuti
Altri obblighi sono solitamente presenti nel contratto, come ad esempio la copertura assicurativa della nave o dell’aeromobile.
Sul conduttore incidono i diritti e gli obblighi derivanti dall’esercizio.
Il locatore, nelle locazioni di breve durata, è responsabile, in caso di danno a terzi derivanti dall’esercizio, in solido con il conduttore.
Sublocazione e cessione della locazione
Il conduttore non può sub-locare la nave o l’aeromobile né cedere i diritti derivanti dal contratto, se tali facoltà non gli sono state consentite dal locatore.
Per sublocazione si intende una forma di locazione collegata a quella precedente: il conduttore diventa locatore nei confronti del terzo sud conduttore.
Per cessione della locazione si intende una cessione del contratto e il conduttore è sostituito dal cessionario nei diritti e negli obblighi verso il locatore.
In entrambi i casi, l’esercizio del veicolo è assunto dal sub-conduttore o dalle cessionario.
Scadenza del contratto
La locazione della nave o dell’aeromobile non può rinnovarsi tacitamente alla scadenza del termine pattuito, salva diversa intesa fra le parti.
Cessata la locazione, il conduttore deve riconsegnare il mezzo al locatore nel medesimo luogo e stato in cui l’ha ricevuto, in conformità della descrizione che ne sia stata fatta dalle parti, salvo il deterioramento o il consumo derivante dall’uso della cosa a norma di contratto.
In mancanza di descrizione, si presume che il conduttore abbia ricevuto la cosa in buono stato di manutenzione, e questi non risponderà del perimento o del deterioramento dovuti a vetustà (all’età).
Nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore, è applicabile l’art 1591 cc, secondo il quale il conduttore, in mora nel restituire la cosa, è tenuto verso il locatore al corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l’obbligo di risarcire il maggior danno.
Limitatamente al periodo di ritardo nella riconsegna che duri fino alla decima parte della durata del contratto, è dovuto al locatore un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto.
Prescrizione
I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono con il decorso di un anno dalla scadenza del contratto o, nel caso di ritardo nella riconsegna, dalla data dell’effettuata restituzione del veicolo.
Nel caso di perdita presunta della nave o dell’aeromobile, il termine decorre dalla data della loro cancellazione dal registro di iscrizione.