Nel 1986 sono stati emanati dal Consiglio 4 regolamenti dal 4055 al 4058.
Regolamento n. 4055 à intende applicare il principio della libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo in riferimento ai “trasporti intracomunitari” ed ai traffici con i Paesi terzi.
Il regolamento individua quali soggetti destinatari di questo principio i cittadini degli Stati aderenti alla Comunità, anche quota si tratti di soggetti “stabiliti in uno Stato membro diverso da quello del destinatario dei servizi”.
Il regolamento ha previsto che dovessero essere gradualmente ritirate le restrizioni derivanti da misure unilaterali adottate dai Paesi terzi e finalizzate a riservare i traffici marittimi navi battenti bandiera nazionale.
Il regolamento ha previsto il ritiro o la modifica delle clausole relative alla ripartizione dei carichi contenute in accordi bilaterali già conclusi dagli Stati membri con Paesi terzi.
Infine, il regolamento ha previsto il divieto di concludere con Paesi terzi nuovi accordi bilaterali contenuti in clausole di ripartizione dei carichi.
Regolamento n° 4056 à predispone una disciplina finalizzata a regolamentare gli accordi conferenziati tra imprese di navigazione destinate a svolgere servizi di linea in ambito comunitario.
Prevede, infatti, una serie di obblighi relativamente all’applicabilità dell’esonero delle decisioni e delle pratiche concordate tra tutti o parte dei membri di una o più conferenze marittime che vogliano perseguire un obiettivo quale la regolazione della capacità di trasporto o la fissazione dei prezzi di trasporto.
Alcuni di questi obblighi sono:
-
il riconoscimento agli utenti della facoltà di poter scegliere le imprese destinate a svolgere questi trasporti a terra e quei servizi in banchina non compresi nel nolo o nei compensi corrisposti alle compagnie marittime;
-
la messa a disposizione degli utenti di tutte le informazioni relative alle tariffe, alle condizioni ad esse relative, ai regolamenti e agli emendamenti adottati in materia.
-
tra gli obblighi cui risulta sottoposta l’esenzione di categoria in esame annoveriamo anche gli Accordi di Fedeltà. Infatti le compagnie marittime membri di una conferenza hanno il diritto di stipulare con gli utenti e di applicare accordi di fedeltà il cui tipo e tenore sono decisi con consultazioni tra la conferenza e le associazioni di utenti.tali accordi devono prevedere garanzie che rendano espliciti i diritti degli utenti e quelli dei membri della conferenza.
Inoltre questo regolamento indica le ipotesi in cui i soggetti utenti sono esentati dall’obbligo di fedeltà. Si tratta dei casi in cui:
- il servizio relativo alle spedizioni effettuate da e per i porti situati nelle zone servite dalla Conferenza non sia stato reso pubblico;
- il periodo di attesa della nave conferenziati eccede una durata che deve essere definita, per ciascun porto e per ciascun prodotto, previa consultazione degli utenti direttamente interessati al buon funzionamento del porto.
Il Regolamento in esame prevede la possibilità che il comportamento di una Conferenza, sebbene esentata dal rispetto delle norme del Trattato, produca effetti pregiudizievoli per il mercato.
Regolamento n° 4057 à vengono dettate disposizioni in merito alla problematica delle pratiche tariffarie sleali poste in essere nell’ambito dei trasporti marittimi.
Il Regolamento 4057 definisce le pratiche tariffarie sleali come “l’applicazione costante, su una determinata rotta di navigazione da, verso o all’interno della Comunità, per alcune merci selezionate o per tutte le merci, di tassi di nolo inferiori ai tassi di nolo normali praticati”.
Ogni soggetto che si ritenga leso o minacciato da pratiche tariffarie sleali, può avanzare, presso la Commissione o presso uno Stato membro una denuncia per iscritto.
Regolamento n° 4058 à detta disposizioni in riferimenti alla possibilità per gli Stati membri di ricorrere ad un’azione coordinata posta a tutela del principio del libero accesso ai trasporti marittimi nei traffici transoceanici.
Il Cabotaggio Marittimo
La definizione di cabotaggio marittimo si ha in un regolamento comunitario del 1992, mentre prima di tale intervento legislativo la disciplina dei servizi marittimi era caratterizzata dall’operatività della cosiddetta riserva di cabotaggio. Il codice della navigazione, infatti, riservava alle navi battenti bandiera nazionale il traffico di cabotaggio, ovvero il trasporto di cose o persone tra porti situati in territorio italiano.
Nel 1998 abbiamo avuto una nuova definizione secondo la quale “il servizio di cabotaggio fra i porti della Repubblica è riservato agli armatori comunitari che impiegano le navi registrate in uno stato membro dell’U.E. e che battono bandiera dello stesso Stato membro”.