I servizi di trasporto aereo tra località situate nel territorio di Stati diversi sono soggetti ad una regolamentazione di carattere internazionale, realizzata mediante strumenti multilaterali e bilaterali.

Attualmente il regime giuridico del traffico aereo internazionale trova il proprio riferimento normativo primario nella Convenzione relativa all’aviazione civile internazionale, firmata a Chicago il 7 dicembre del 1944.

  1. afferma il principio di origine consuetudinaria secondo cui ogni Stato ha completa ed esclusiva sovranità sullo spazio aereo sovrastante il proprio territorio;
  2. la convenzione regolamenta il sorvolo del territorio degli Stati contraenti da parte di aeromobili di altri Stati aderenti alla convenzione;

infatti sono riconosciute agli aeromobili degli Stati contraenti che non siano addetti a linee regolari le due libertà dell’aria, definite “libertà tecniche”:

– il diritto di sorvolo;

– il diritto si atterraggio per scopi non commerciali.

Tali libertà si contrappongono alle libertà dette “commerciali”, che hanno per oggetto il trasferimento di persone, posta, merci da un Paese all’altro.

Consistono nel diritto di:

  • sbarcare, nel territorio di uno Stato contraente, posta e merci imbarcate sul territorio dello Stato di cui l’aeromobile possiede la nazionalità (3° libertà);
  • imbarcare passeggeri posta e merci destinati al territorio dello Stato di cui l’aeromobile possiede la nazionalità (4° libertà);
  • imbarcare passeggeri posta e merci destinati al territorio di qualsiasi Stato terzo assieme al diritto di sbarcare, sul territorio dello Stato contraente, passeggeri, posta e merci, provenienti dal territorio di qualsiasi Stato terzo (5° libertà).

Queste 5 libertà sono state individuate con la denominazione classica nell’Accordo sul transito ed in quello sul trasporto conclusi sempre a Chicago nel 1944.

Accordi aerei bilaterali

È oramai consolidato il ricorso ad una fitta rete accordi bilaterali tra stati aventi ad oggetto i servizi aerei di linea quali strumenti atti a garantire continuità e regolarità allo sviluppo dell’aviazione civile internazionale.

Dunque la convenzione di Chicago introduce:

  1. la riserva in favore delle compagnie degli Stati membri del diritto di operare traffico tra due punti nell’ambito del proprio territorio;
  2. il riconoscimenti del diritto degli stati di proibire, per ragioni militari o di sicurezza pubblica, l’uso di certe aree, purché senza operare discriminazioni.

La conferenza di Chicago ha elaborato le c.d. clausole tecnico-amministrative per uniformare la regolamentazione contenuta negli accordi bilaterali, che compongono lo Standard Form of Agreement for Provisional air route. Quest’ultimo introduce i principi fondamentali in materia di disciplina tecnica ed amministrativa dei servizi aerei internazionali regolari.

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