La disciplina del codice civile italiano (art. 48 e segg.) distingue tre fasi:
a) in considerazione della semplice scomparsa e indipendentemente dalla distanza nel tempo, vengono dati i provvedimenti necessari per la conservazione del patrimonio;
b) trascorsi due anni dal giorno dell’ultima notizia, può aversi la dichiarazione di assenza riguardo alla quale vengono dettate varie norme che tendono a contemperare gli interessi dell’assente con quelli di coloro che avrebbero acquistato diritti ove l’assente fosse morto nel giorno a cui risale la sua ultima notizia;
c) successivamente si può avere la dichiarazione di morte presunta dell’assente.
L’art. 22 della legge 218/1995 dispone (comma 1°):
i presupposti e gli effetti della scomparsa, dell’assenza e della morte presunta di una persona sono regolati dalla sua ultima legge nazionale.
Oltre che nell’art. 22, comma 2, lett. e), la competenza delle nostre autoritĂ a prendere queste misure è giustificata sulla base dell’art. 10 legge 218/1995, quando si tratta di persona che ha dei beni o degli interessi in Italia. Norme di applicazione territoriale assoluta, applicabile quindi anche agli stranieri che sono coinvolti, sono anche le disposizioni che si riferiscono ad incidenti (terremoti, disastri) avvenuti in Italia.
Sussistendo i criteri della giurisdizione italiana (v. sotto) l’assenza e la dichiarazione di morte presunta possono essere pronunziate nei confronti di uno straniero la cui legge nazionale prevede questi istituti o istituti analoghi. Tale legge determinerĂ quindi i presupposti per la dichiarazione dell’assenza, ovvero le condizioni alle quali è subordinata la presunzione della morte dello scomparso. Le norme processuali saranno naturalmente quelle italiane (art. 721 e segg. c.p.c.) alle quali le procedure previste dalla legge nazionale dell’assente dovranno adattarsi (“adattamento”: sopra, p. 75).
Il comma 2 dell’art. 22 dispone:
Sussiste la giurisdizione italiana per le materie di cui al comma 1:
a) se l’ultima legge nazionale della persona era quella italiana;
b) se l’ultima residenza della persona era in Italia;
c) se l’accertamento della scomparsa, dell’assenza o della morte presunta può produrre effetti giuridici nell’ordinamento italiano.