L’ art.1236 c.c. vuole che in un rapporto obbligatorio qualora il creditore dichiari di voler estinguere il debito rimettendo lo al debitore, quest’ ultimo può rinunziare alla remissione ( pagando) senza profittare del beneficium del creditore.
Portando il discorso nel campo dell’ espromissione liberatori a il debitore originario ottiene senza dubbio un beneficio vedendosi liberato dal debito, beneficium al quale potrebbe ex art. 1236,voler rinunciare. Dato che nella espromissione liberatori a ciò non è possibile, essa sarebbe in contrasto con l’ mi. 1236 (remissione del debito).
Il Cicala ritiene questa tesi inaccettabile ;infatti sostiene che tale articolo non possa essere applicato all’ espromissione non perché non sia riconosciuta la remissione, ma perché il creditore originario non offre di rimettere il debito,ma più semplicemente egli scambia il credito che aveva nei confronti del vecchio debitore con il credito nei confronti del nuovo (espromittente).
Non avviene dunque una rinuncia al credito (tesi della dottrina) ma solo uno scambio che indirettamente avvantaggia il debitore originario (espromesso).