Vari sono i requisiti imposti dalla legge. Quello minimo richiede che la decisione giudiziaria estera, sulla base della quale è emesso il mandato da eseguirsi in Italia, consista alternativamente:

  • in una sentenza irrevocabile di condanna
  • in un provvedimento cautelare sottoscritto da un giudice e motivato.

Sulla base della decisione giudiziaria, la autoritĂ  dello Stato emittente deve formulare una “richiesta” con un contenuto prefìssato dalla Decisione quadro e dalla legge italiana.

La richiesta, che prende il nome di “mandato d’arresto europeo“, è valutata dalla corte d’ appello italiana, che in seguito ad una procedura in contraddittorio decide se respingere la richiesta o disporre la consegna dell’interessato.

Ove sia disposta la consegna, questa è eseguita dal ministro della giustizia.

L ‘art. 6 della legge 69 del 2005 prevede che il mandato di arresto europeo debba contenere:

  • identitĂ  e cittadinanza del ricercato
  • indicazione della autoritĂ  giudiziaria emittente
  • indicazione del provvedimento giurisdizionale emesso dal paese estero
  • natura e qualificazione giuridica del reato
  • descrizione delle circostanze in cui il fatto è stato commesso
  • pena inflitta ovvero pena massima e minima stabilita dalla legge dello Stato di emissione – altre conseguenze del reato.

Inoltre, al mandato di arresto devono essere allegati:

  1. una relazione dei fatti addebitati alla persona, con l’indicazione delle fonti di prova
  2. il testo delle disposizioni di legge applicabili
  3. i dati segnaletici e ogni altra informazione utile alla identificazione del soggetto ricercato.

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