Nel rito minorile il giudice, sentite le parti, può disporre la sospensione del processo “quando ritiene di dover valutare la personalità del minorenne” all’esito di una prova.

Il giudice (nell’udienza preliminare o anche nel dibattimento), sentite le parti, dispone la sospensione con ordinanza, anche d’ufficio, ed il minore viene affidato ai servizi sociali minorili, in collaborazione coi servizi locali per l’osservazione, il trattamento ed il sostegno; non è necessario il consenso delle parti.

Il giudice può impartire prescrizioni volte a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione con la persona offesa.

La sospensione con messa alla prova è applicabile a tutti i reati.

Se la prova ha esito positivo (il comportamento e l’evoluzione della personalità del minore dimostrano l’avvenuta risocializzazione) il giudice dichiara estinto il reato con sentenza; in caso contrario il processo deve andare avanti e può essere deciso anticipatamente in udienza preliminare o pervenire in dibattimento. Tuttavia, anche prima che sia decorso il periodo di sospensione stabilito, il beneficio può essere revocato qualora il minore ponga in essere ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni impostegli.

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