L’esercizio in comune di un’attività economica è lo scopo – mezzo del contratto di società ed oggetto sociale si definisce la specifica attività economica che i soci si propongono di svolgere. Tale attività deve essere predeterminata nell’atto costitutivo della società ed è modificabile nel corso della vita stessa solo con l’osservanza delle norme che regolano le modificazioni dell’atto costitutivo. L’oggetto sociale deve consistere nello svolgimento di un’attività (serie coordinata di atti) e di un’attività economica. Deve trattarsi di un’attività condotta con metodo economico e finalizzata alla produzione o allo scambio di beni o servizi. In sintesi di un’attività che di regola presenta i caratteri propri dell’attività di impresa.
Le società non possono essere costituite al solo scopo di consentire il godimento dei beni conferiti dai soci. La disciplina applicabile è quella della comunione (art. 1100), non quella della società, come testualmente prevede l’art. 2248. Vietate sono solo le società di mero godimento, mentre non vi è incompatibilità fra godimento dei beni ed attività produttiva. La stessa attività può infatti costituire nel contempo godimento di beni preesistenti e attività produttiva di nuovi beni o servizi.
Sono illegittime perciò, le società immobiliari di comodo; società in cui il patrimonio attivo è costituito esclusivamente dagli immobili conferiti dai soci e la cui attività si esaurisce nel concedere tali immobili in locazioni a terzi o agli stessi soci, senza produrre o fornire agli uni o agli alti alcun servizio collaterale. Non può essere considerata una società di mero godimento una società immobiliare che ha per oggetto la gestione di un albergo o di un residence, utilizzando l’immobile conferito dai soci.
E’ possibile che dalla comunione si passi alla società, quando, ad esempio, più figli ereditano l’azienda paterna (comunione incidentale) e proseguono in comune l’attività d’impresa. Necessario e sufficiente perché una comunione si trasformi in una società di fatto è che i comproprietari si servano dei beni relativi per l’esercizio di una comune attività d’impresa.