Il giudizio davanti al giudice amministrativo passa attraverso le seguenti fasi:

• la notifica e il deposito del ricorso;

• l’ istanza di fissazione d’ udienza;

• la costituzione delle altre parti;

• la fissazione dell’ udienza da parte del presidente del Tribunale;

• il deposito dei documenti e delle memorie;

• l’ udienza di trattazione.

Da quanto detto, quindi, si evince che il processo ha inizio con la notifica del ricorso all’ amministrazione o alle amministrazioni resistenti e ad almeno uno dei controinteressati.

È bene specificare che il ricorso deve essere notificato entro 60 gg. dalla notifica dell’ atto impugnato; tuttavia, se questo non è stato notificato, ma la legge prevede la sua pubblicazione, il termine decorre dall’ ultimo giorno di pubblicazione (o, qualora dovesse mancare la pubblicazione, dalla piena conoscenza che dell’ atto abbia avuto l’ interessato).

Il termine di 60 gg. è previsto a pena di decadenza; ciò significa, quindi, che il ricorso notificato dopo tale termine è irricevibile (da parte del Tribunale). Ovviamente, il regime della decadenza è posto a presidio della stabilità degli atti e dei rapporti amministrativi: nel senso che l’ attività dell’ amministrazione deve svolgersi in un clima di certezza giuridica (certezza che verrebbe pregiudicata se l’ attività stessa fosse esposta per anni al rischio dell’ impugnazione).

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