Diversa è la problematica che si pone a proposito degli effetti della revoca e della modifica del provvedimento. Come si è visto «i decreti possono essere in ogni momento modificati o revocati»: si tratta, quindi, di stabilire quali siano le conseguenze di tali modifiche o revoche.
Il silenzio della legge non significa che non si debbano riconoscere limiti al prodursi di questi effetti anche per la parte e per gli atti che sono consequenziali al provvedimento revocato o modificato. Questi limiti, connaturati al carattere strumentale dei provvedimenti che condizionano l’autonomia negoziale delle parti, devono essere individuati nell’esaurimento degli effetti dello stesso provvedimento, ogni volta che esso costituisce presupposto o condizione autorizzativa per il compimento di un atto ulteriore.
Il problema degli effetti della revoca per i terzi è affrontato nell’art. 742 cpc che, dopo aver proclamato il principio che «i decreti possono essere in ogni tempo modificati o revocati», precisa che «restano salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in forza di convenzioni anteriori alla modificazione o alla revoca». E’ comunque necessario tener conto della strumentalità del provvedimento di volontaria giurisdizione rispetto all’esercizio dell’attività negoziale nei confronti di un terzo avente causa.
In definitiva, si assume la buona fede del terzo come condizione essenziale ed esclusiva per rendere insensibile la fase in cui si esplica l’ autonomia negoziale delle parti, e quindi il negozio acquisitivo dei diritti a favore del terzo, dalle vicende ulteriori della fase strumentale e, quindi, in particolare dalla revoca o dalla modifica del provvedimento autorizzativo.
Il legislatore ha voluto così riconoscere adeguata tutela al terzo che stipuli un negozio la cui validità e/o efficacia era condizionata dal provvedimento strumentale, riconoscendogli tale tutela alla condizione che sussista la sua buona fede in ordine all’esistenza dei vizi o al difetto di ragioni di opportunità di quel provvedimento strumentale, o di vizi del procedimento che lo ha preceduto.
Restano fuori da questo scudo protettivo tutti i vizi che riguardano il negozio traslativo posto in essere inter partes, per i quali opera il regime civilistico della patologia, nullità e annullabilità, del negozio.