I procedimenti di istruzione preventiva disciplinati dagli art 692 ss. cpc sono misure cautelari in funzione dell’efficienza della cognizione e, più precisamente, dell’istruzione probatoria. Le origini di tali procedimenti vanno ricercate nella prova testimoniale a futura memoria in sede di regolamento della prova testimoniale, cui sono poi stati estesi gli accertamenti tecnici e le ispezioni giudiziali.

Si è in presenza di procedimenti con la funzione di anticipare l’esperimento probatorio, con riferimento ad un processo futuro o ad un processo già pendente, sulla base di un particolare periculum in mora:

  • che i testimoni per qualunque causa (morte, perdita della memoria, ecc.) vengano a mancare
  • che si alteri lo stato dei luoghi o la qualità o la condizione delle cose.

Molto si è discusso sulla natura (cautelare o meno) di tali procedimenti. La dottrina prevalente e la giurisprudenza concordano nel riconoscere al procedimento di istruzione preventiva natura cautelare, evidenziando le necessarie peculiarità che caratterizzano tale istituto teso alla salvaguardia del diritto processuale alla prova e, quindi, all’assicurazione di un diritto endoprocessuale.

L’istruzione preventiva è indipendente dal giudizio sulla ammissibilità o sulla rilevanza della prova, che resta riservato al giudice della causa di merito, quando e se verrà instaurato o, quando la cautela invocata sia concessa in corso della causa di merito, nel momento in cui il processo in corso avrà raggiunto la fase istruttoria ordinaria.

Questa indipendenza comporta che l’assunzione preventiva non può pregiudicare le questioni relative all’ammissibilità e rilevanza dei mezzi di prova anticipati in via cautelare, né impedisce la loro rinnovazione nel giudizio di merito.

Inoltre, i processi verbali relativi alle prove assunte in via preventiva non possono entrare nel processo in difetto di un apposito provvedimento del giudice che ne dichiari l’ammissibilità. I mezzi di prova rispetto ai quali la legge prevede l’assunzione anticipata sono, a mente degli artt. 692 e 696 cpc:

  • l’assunzione di testimoni: testimonianza «a futura memoria»
  • l’accertamento tecnico preventivo
  • l’ispezione giudiziale

Altri mezzi istruttori, in assenza di una specifica previsione di legge, non sembrano tutelabili; tuttavia, funzione analoga a quella svolta dall’istruzione deve riconoscersi al sequestro giudiziario.

A seguito delle novità legislative introdotte con la l. 80/2005 , l’istruzione preventiva, l’accertamento tecnico e l’ispezione giudiziale hanno subito notevoli modifiche:

  • l’accertamento tecnico preventivo non è più limitato ad una funzione meramente ricognitivo-descrittiva dello stato dei luoghi o della qualità e condizione di cose, ma «può comprendere anche valutazioni in ordine alle cause ed ai danni relativi all’oggetto della verifica».
  • l’accertamento tecnico e dell’ispezione preventivi attengono anche alla verifica dello stato o delle condizioni della persone del ricorrente o, se questi vi acconsentano , del convenuto e di un terzo.

La funzione conciliativa preventiva trova la sua massima espressione nell’istituto della «consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite», introdotto con l’art. 696 bis cpc, teso all’accertamento ed alla determinazione dei «crediti derivanti dalla mancata o inesatta esecuzione di obbligazioni contrattuali o da fatto illecito»; tale istituto può riferirsi anche a persone.

Compito peculiare del consulente nominato dal giudice sarà quello di tentare la conciliazione delle parti prima del deposito della relazione; si ritiene che le parti abbiano facoltà di nominare propri consulenti tecnici, facilitando così la conciliazione ed attuando pienamente il contraddittorio.

Se la conciliazione ha esito positivo, si forma il processo verbale, esente da imposta di registro, che ha efficacia di titolo esecutivo per ogni specie di esecuzione forzata ed è titolo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.

Se la conciliazione non riesce, ciascuna parte può chiedere che la relazione del consulente sia acquisita agli atti del successivo giudizio di merito.

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