I sequestri sono oggi i soli sicuri provvedimenti per i quali vige ancora la regola della necessaria introduzione della causa di merito Il sequestro, tipico provvedimento cautelare, si distingue in giudiziario e conservativo, a seconda dei diversi elementi strutturali e funzionali.

Dal punto di vista strutturale:

a)      sequestro giudiziario si esegue cn forme assimilabili a quelle dell’esecuzione in forma specifica

b)      sequestro conservativo trova esecuzione mediante le forme dell’espropriazione.

Quanto all’aspetto funzionale:

a)      sequestro giudiziario: art 270 cpc.Si diversifica a seconda dell’oggetto e delle diverse funzioni: sequestro di beni e sequestro di prove. Detto sequestro, tende ad assicurare la conservazione del bene mediante la sua custodia o la sua eventuale gestione temporanea.

Nel sequestro di beni, il bene coincide con l’oggetto della controversia (mobile, immobile, azienda o altra universalità di beni) e la sua funzione coincide con la fruttuosità dell’eventuale esecuzione diretta.

Nel  sequestro di prove il bene è un oggetto strumentale, necessario cioè alla definizione della controversia, qualora, per es., sorga una questione incidentale sul diritto all’esibizione o alla comunicazione di libri, registri, documenti, e ogni altra cosa da cui desumere elementi di prova; la sua funzione si ravvisa nella fruttuosità rispetto alla cognizione.

Sono due le condizioni per la concessione del sequestro giudiziario:

  1. che vi sia una controversia sulla proprietà o sul possesso o, nel caso di sequestro di un oggetto strumentale, che sia controverso il diritto alla relativa esibizione o comunicazione;
  2. che sia opportuno provvedere alla loro custodia o gestione temporanea, attesa la sussistenza del periculum (nel caso di specie, pericolo di distruzione o      sottrazione del bene, ecc.).

Il sequestro giudiziario è ammissibile a tutela non solo di diritti reali sul bene ma anche di diritti che siano a monte di azioni tese al recupero del bene stesso e cioè che si concretino in azioni personali dirette al recupero della cosa.

Bisogna precisare che il concetto di gestione temporanea non è di per sé contrastante con quello di custodia (si pensi al tipico caso del gregge quale esempio lampante di bene che non si può custodire se non tramite gestione); ma va tenuto presente che in nessun caso la formula della legge esprime un’autorizzazione a sfruttare il bene oggetto della custodia, fatto salvo eventuale accordo in tal senso di tutte le parti interessate.

b)      sequestro conservativo: art. 671 cpc. Tende ad assicurare la garanzia del creditore sui beni del debitore, contro il pericolo di sottrazioni o alienazioni dei beni medesimi.

Si tratta di un’anticipazione del pignoramento (e dell’azione esecutiva), dove il sequestro si converte in seguito alla condanna esecutiva successivamente pronunciata. Oggetto del sequestro possono essere beni mobili o immobili del debitore, mentre legittimato è qualunque creditore, al ricorrere di due condizioni:

  1.  la ragionevole apparenza del diritto del creditore: fumus boni juris;
  2. la dimostrazione del pericolo, periculum in mora, che il medesimo creditore corre.

Gli effetti sostanziali del sequestro sono indicati dall’art. 2906 c.c., e sono analoghi a quelli del pignoramento. Mentre l’autorizzazione al sequestro produce l’effetto di introdurne l’esecuzione, gli effetti propri del sequestro, a partire da quello tipico di conservare la situazione in atto in funzione della fruttuosità del processo, si producono immediatamente dopo la sua esecuzione. Ciò è previsto, espressamente per il sequestro conservativo, dall’art. 2906 c.c.

Per il sequestro giudiziario, viceversa, la legge non disciplina alcun effetto che investa la disponibilità delle cose sequestrate, né alcun altro effetto di natura sostanziale. Ciò in ragione della funzione del sequestro giudiziario, che non ha riguardo al valore di scambio delle cose sequestrate ma attiene alla disponibilità materiale delle cose stesse.

Gli effetti della cautela si producono all’atto dell’esecuzione del sequestro e si protraggono fino a quando il sequestro non abbia esaurito la sua funzione:

  • per il sequestro giudiziario con la chiusura del processo di cognizione
  • per il sequestro conservativo con la confluenza del sequestro nell’espropriazione) o si verifichi una causa di inefficacia dello stesso.

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