Sono numerose le teorie sul fondamento del possesso; possiamo richiamare al riguardo la celebre opinione di Savigny secondo cui il possesso riceve tutela per il fine d’ordine pubblico di preservare la pace sociale ed impedire conflitti e quella di Jhering secondo cui il possesso consiste nel completamento del diritto di proprietà.
Si può osservare che il possesso non si contrappone alla proprietà, anzi il proprietario preferirà il ricorso ai rimedi possessori, più rapidi ed efficaci, per ricostituire i suoi poteri violati. E’ però vero che il proprietario soccomberà in sede possessoria ogni volta che pretenderà di ingerirsi sulla cosa, oggetto del suo diritto, posseduta da altri. Il codice civile in materia di azioni possessorie non prevede espressamente che l’autore dello spoglio o della molestia sia tenuto anche al risarcimento dei danni procurati per il mancato o limitato godimento del bene; tuttavia è opinione diffusa che lo spoglio o la turbativa siano idonei a generare l’obbligo al risarcimento. Si discute poi sul fondamento di tale obbligo: per alcuni di carattere oggettivo, per altri riferibile alla generale disciplina dell’art. 2043.
Nel nostro sistema giuridico, invero, è molto complesso risolvere la confusione che si presenta tra protezione del possesso e protezione della proprietà (cd. Teoria del doppio binario). Infatti il convenuto/proprietario in reintegrazione non può sollevare eccezione petitorie finché non sia concluso il giudizio possessorio (Divieto di cumulo tra azioni petitorie e possessorie). C’è da dire che la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 705 co. 1 c.p.c., stabilendo il principio secondo cui la proposizione del giudizio petitorio debba essere subordinata alla definizione del giudizio possessorio, sempre che da ciò non derivi un pregiudizio irreparabile.
Va però ribadito che tra possesso e proprietà vi sono notevoli differenze. É ovvio che i poteri del proprietario trovino fondamento in un titolo legittimo di appartenenza, mentre il possessore esercita solo poteri di fatto. Si può aggiungere che mentre il comportamento del proprietario è esercizio di un diritto riconosciuto e definito a priori, il comportamento del possessore può essere accertato solo a posteriori in relazione all’effetto o al tipo di tutela che s’intende far valere.
Quindi sarà possibile solo ex post valutare l’idoneità del possesso:
1) ai fini dell’usucapione,
2) ai fini della determinazione del tipo di diritto usucapito,
3) ai fini della percezione dei frutti,
4) ai fini del tipo di tutela richiesto.