Non è agevole ricostruire il dibattito sul valore del concetto di funzione sociale della proprietà introdotto dall’art. 42 co. 2 Cost nel nostro ordinamento.
Quanto al termine “funzione” va osservato che in origine non appartiene strettamente al lessico del diritto privato. In tema di proprietà, infatti, si parlò di funzione già prima della Cost per intendere una commistione tra un rapporto di natura reale ed uno personale, nel senso che quest’ultimo darebbe vita ad obblighi del proprietario con la P.A.
Quanto poi al termine “sociale” è noto che nella Cost è adoperato più volte secondo un’accezione comune corrispondente al concetto di non individualistico. Nelle disposizione che regolano situazioni giuridiche di contenuto economico, il significato negativo di tale equazione assume tratti più marcati in una prospettiva tesa a valorizzare la maggiore aderenza del riconoscimento della proprietà e dell’iniziativa economica privata al benessere (economico) collettivo. Invero la formula del proprietario funzionario dello Stato o della collettività è solo un paradosso, in quanto il 1° comma dell’art 42 Cost conclama in modo esplicito la garanzia del regime di appartenenza privata dei beni con una netta contrapposizione alla proprietà pubblica, di guisa che consacrare un sistema sostanzialmente dualistico che segna, al tempo stesso, un limite insormontabile ad ogni azione diretta alla collettivizzazione dei mezzi di produzione. Ora, alla luce di tale precisazione, la funzione sociale della proprietà non può certamente risolversi in uno svuotamento del contenuto strutturale della proprietà privata. In tal senso sarebbe costituzionalmente illegittimo un intervento del legislatore che comportasse limitazioni sostanzialmente espropriative. Possiamo ora richiamare le 3 principali scuole di pensiero circa la funzione sociale del diritto di proprietà:
a) Per taluni autori ogni istituto giuridico è diretto per sua natura ad assolvere una funzione sociale, che potrà aggiungersi casomai alla funzione personale della proprietà ma giammai ne potrà snaturare il nucleo centrale, che non potrà mai non essere diritto soggettivo privato sul bene (Cariota Ferrara; mentre Santoro Passarelli parla di un nucleo intangibile, rappresentato dal potere del proprietario di soddisfare il proprio interesse)
b) Per altri la funzione sociale della proprietà privata rappresenta un criterio di azione per il legislatore e di interpretazione per il giudice (Mazziotti)
c) Per altri, ancora, il concetto di funzione sociale deve avere un preciso significato normativo che conserva la funzione di adeguare la normativa giuridica alle esigenze della realtà sociale (Rodotà)
Tramontata la stagione del dibattito sulla funzione sociale, l’attenzione si concentra soprattutto sulla disciplina del bene ove si assiste ad un progressivo affermarsi dell’intervento legislativo che, muovendo dalla sfera dell’utile sociale, ne determina i modi di utilizzazione.