- Gli ordinamenti sono composti da una miriade di norme, di cui non sempre è semplice stabilire la fonte
- Ordinamenti SEMPLICI = le norme sono emanate da una sola fonte
- Ordinamenti COMPLESSI = le norme sono emanate da più fonti
- Non esiste mai un unico legislatore = per questo è difficile dire di quante norme sia composto un ordinamento
- La complessità dell’ordinamento giuridico deriva dal fatto che il bisogno di regole di condotta è tanto grande, che nessun organo è in grado di soddisfarlo da solo = nessun organo può legiferare in tutti i campi = perciò il potere supremo ricorre a
- RECEZIONE di norme già esistenti, prodotte da ordinamenti diversi e precedenti = Fonti RICONOSCIUTE (come la consuetudine)
- DELEGAZIONE del potere di produrre norme giuridiche a poteri o organi inferiori = Fonti DELEGATE
- Il potere LEGISLATIVO emana norme generiche, che vengono specificate dagli organi ESECUTIVI sempre più man mano che si scende nella scala della gerarchica delle fonti
- POTERE NEGOZIALE o REGOLAMENTARE = potere dei privati di regolare i propri interessi = può esser visto come una fonte delegata o come un produttore di regole indipendente dallo Stato