Prima della riforma delle società di capitali organi di tali società erano l’assemblea dei soci, gli amministratori e il collegio sindacale sulla base di una divisione delle competenze per cui ai primi spettavano funzioni deliberative, ai secondi gestionali e ai terzi di controllo. A seguito della riforma è stata disegnata una disciplina diversa che accentua anche le differenze tra società per azioni e società a responsabilità limitata.
Per quanto riguarda le prime il legislatore consente una scelta tra diversi sistemi di amministrazione e controllo in quanto accanto al sistema tradizionale visto prima (che si applica anche nel silenzio dello statuto) è previsto che la società possa liberamente adottare uno degli altri due metodi introdotti dal legislatore e precisamente il sistema dualistico e il sistema monistico. Il primo prevede i due organi del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, il secondo prevede che le funzioni di amministrazione e controllo siano affidate entrambe al consiglio di amministrazione.
Qualunque sia il sistema adottato la funzione di revisione legale dei conti viene esercitata di regola da un revisore legale dei conti o da una società di revisione. Apposite regole vengono poi previste quando la società faccia ricorso al mercato del capitale di rischio laddove la legge prevede una più accentuata tutela del risparmio diffuso. E’ chiaro quindi che in questo tipo di società (dette società aperte) vi sia un più elevato grado di vincolatività delle regole legislative e infatti per esse il legislatore stabilisce che la disciplina generale sia applicabile solo se non sia diversamente disposto (nel codice o nelle leggi speciali).
Per quanto riguarda invece le società a responsabilità limitata in generale il legislatore lascia un ampio margine ai soci di stabilire nell’atto costitutivo le materie riservate alla loro competenza (la legge indica infatti solo quelle competenze che non possono essere loro sottratte), di scegliere tra una amministrazione congiunta o disgiunta e di prevedere che le decisioni dei soci stesse siano prese anche al di fuori dell’assemblea (la legge infatti stabilisce solo alcune materie per le quali la riunione assembleare è imperativa).
La nomina del collegio sindacale è obbligatoria solo in alcuni casi e precisamente quando il capitale sociale non è inferiore a quello richiesto per le società per azioni (120.000 euro), quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato o controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti o quando siano stati superati due dei limiti previsti in materia di bilancio in forma abbreviata. Nelle società a responsabilità limitata quindi la disciplina legale svolge un ruolo residuale e viene lasciata all’autonomia privata la decisione circa l’organizzazione della società consentendo un alto grado di flessibilità.